La Corte di Cassazione a tutela del lavoro giornalistico a prescindere dal Ccnl applicato

Inpgi: iscrivere le aziende editoriali è un obbligo

ROMA – L’Inpgi vince in Cassazione ribaltando il verdetto contrario della Corte d’appello di Roma sull’obbligo di iscrizione all’ente di un’azienda editoriale. Con sentenza n. 14391 del 25 maggio scorso, la sezione lavoro della Suprema Corte (presidente Lucia Tria, relatore Fabrizia Garri) ha stabilito che «l’obbligo assicurativo presso l’Inpgi ricorre nei casi in cui, a prescindere dal CCNL applicato e dell’inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative.
Ai sensi della vigente normativa (legge n. 1564/51, I. n. 1122/55, art. 38 della legge n. 416/81 – come sostituito dall’art. 76 della legge n. 388/2000, Statuto e Regolamento dell’Inpgi), dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all’Inpgi».
La Cassazione osserva che «si tratta di principio che è stato nuovamente ribadito – per i dipendenti da aziende private – dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del 27 dicembre 2005. L’accertamento che l’attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l’iscrizione anche d’ufficio e retroattiva all’albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell’Istituto a pretendere che si provveda all’iscrizione e che siano versati i dovuti contributi.
Applicando questi principi i supremi giudici hanno accolto il ricorso dell’Inpgi contro il precedente verdetto di 2° grado, emesso sette anni fa, con cui era stato, invece, revocato il decreto ingiuntivo di 22 mila 179 euro, oltre interessi, in relazione all’omesso versamento di contributi nel periodo gennaio 2004 – luglio 2005 con riguardo a rapporti di lavoro giornalistico instaurati dalla società in nome collettivo “I Giornali di Cosimo De Leo & C.”, poi cessata, che non erano stati denunciati all’ente previdenziale.

La Corte di Cassazione al “Palazzaccio” di piazza Cavour a Roma (Foto Giornalisti Italia)

Il requisito dimensionale, ritenuto decisivo dalla Corte di appello per escludere l’obbligo contributivo, per la Corte di Cassazione è, infatti, « rilevante se si è chiamati a stabilire se sussiste il diritto all’iscrizione nel registro. In quel caso si deve verificare se l’attività è stata resa dal praticante presso un’istituzione per così dire qualificata. “In tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all’iscrizione all’albo di praticanti, è da ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti professionisti di cui all’art. 34 della I. n. 69 del 1963, per l’esercizio del praticantato, (…)” limite non escluso né limitato dall’evoluzione tecnologica (Cfr. Cass. 07/03/2016 n. 4429 e anche n. 3194 del 2005)».
«Ma – sottolinea la Cassazione – non era questo l’accertamento necessario nel caso in esame in cui alla Corte era chiesto di verificare l’esistenza dei presupposti per l’iscrizione e dunque – accanto all’iscrizione nel Registro delle due lavoratrici, le quali ben avrebbero potuto essere state iscritte d’ufficio in relazione ad attività diverse – di accertare se le prestazioni rese presso la società di service (società che si occupano anche della compilazione di redazionali pubblicitari su commissione) erano qualificabili come attività giornalistica vale a dire prestazioni di lavoro intellettuale dirette alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (cfr. Cass. 01/02/2016 n. 1853).
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che procederà ad un nuovo esame della controversia applicando il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica dell’obbligo di iscrizione all’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani è necessario che ricorrano due requisiti: l’iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); lo svolgimento presso la società chiamata a versarli di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica”». (giornalistitalia.it)

Pierluigi Roesler Franz

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