“Mancano le prove sul suo ruolo rispetto all’aumento artificioso dei dati di diffusione”

Il Sole 24 Ore: annullata la sanzione a Napoletano

Roberto Napoletano

ROMA – Annullata dalla Corte d’appello di Roma la sanzione di 280 mila euro inflitta dalla Consob a Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, accusato di manipolazione informativa del mercato.
Secondo l’accusa il giornalista, in concorso con diversi manager del gruppo, avrebbe posto in essere «pratiche commerciali e di reporting per incrementare artificiosamente i dati diffusionali del quotidiano», creando così «un quadro informativo falso della situazione economico-finanziaria».
Un’accusa che Napoletano ha sempre respinto, sottolineando di non aver avuto alcun ruolo nella “vicenda in questione”. Ha, quindi, fatto ricorso contro la delibera della Consob del luglio 2019 e i giudici – con la sentenza depositata oggi – gli hanno dato ragione: ad avviso della Corte d’Appello (prima sezione civile), «difetta in radice la prova della colpevolezza di Napoletano».    Sulle presunte irregolarità nei conti del gruppo editoriale è stata aperta anche un’inchiesta penale sfociata in un procedimento tuttora in corso nei confronti di Napoletano, che dei diversi imputati è l’unico che non ha patteggiato la condanna.
«Non posso patteggiare per un reato che non ho commesso», aveva detto il giornalista, e oggi il suo legale, Roberto Della Vecchia, sulla scorta del verdetto dei giudici civili ribadisce il concetto: «la sentenza arriva a conclusioni nette sul ruolo del direttore Napoletano e smonta l’accusa», afferma.
Ad avviso dei giudici che hanno deciso sul ricorso manca la prova «della attribuibilità anche a Napoletano delle condotte illegittime ovvero dell’incidenza decisiva e condizionante della sua azione rispetto a scelte che spettavano in assoluta autonomia ad altri soggetti».

Corte di Appello di Roma

Il ragionamento della Corte parte dal presupposto che «il direttore responsabile o editoriale, in quanto soggetto distinto dal proprietario della testata», non ha, in generale, «una responsabilità propria o di controllo dell’attività di marketing». Ciò comporta che non può esservi nei suoi confronti «una presunzione di responsabilità per omesso controllo dell’attività svolta (…) da altri soggetti», ma naturalmente non esclude che una sua responsabilità, nel caso specifico, vi sia. Però bisogna provarlo.
Serve cioè, «la prova della “suitas” della condotta, vale a dire di una compartecipazione nell’illecito». E in questo caso «l’onere della prova – scrivono i giudici – grava ovviamente a carico della Consob». La quale, invece, non avrebbe sostenuto con elementi convincenti gli addebiti, basati viceversa su deposizioni in parte “generiche” e in parte “di dubbia attendibilità”.
«Nello scarno provvedimento sanzionatorio», rileva così la Corte, «risulta che Napoletano avrebbe “proposto, definito e disposto l’implementazione di pratiche commerciali e di reporting per incrementare artificiosamente i dati diffusionali de Il Sole 24 Ore”», ma – osservano i giudici –  «né nel provvedimento sanzionatorio, né nella comparsa di costituzione della Consob, sono state evidenziate le circostanze di tempo e di luogo in cui Napoletano avrebbe proposto, definito ed implementato tale disegno illegittimo».

Roberto Napoletano

La Corte d’Appello cita in sentenza anche alcune testimonianze dalle quali «emerge chiaramente non solo l’assenza di partecipazione di Napoletano alle strategie illecite, ma anche e soprattutto la distinzione dei ruoli nella materia». Ora, la circostanza che il direttore «potesse interessarsi dell’andamento delle vendite è fatto del tutto normale»; anomala – ed anzi fuorilegge – sarebbe stata una sua «partecipazione attiva e condizionante (…) dell’attività di altri soggetti (…) allorché adottarono strategie illecite per alterare i dati diffusionali». Ma, conclude la Corte d’Appello, «di tale compartecipazione attiva ed eziologicamente decisiva non c’è, si ribadisce, prova sufficiente». (ansa)

 

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