O il Parlamento la adegua al voto elettronico o fioccheranno i ricorsi alla magistratura

Elezioni Odg, se non cambia la legge è caos

ROMA – Come annunciato il 2 aprile scorso da Giornalisti Italia, le elezioni per il rinnovo dei vertici di 19 Ordini Regionali (unica eccezione il Molise) e nazionale dei giornalisti potranno essere rinviate fino al 28 settembre prossimo. Lo slittamento è stato stabilito dall’art. 7 del decreto legge del Governo Draghi del 1° aprile 2021 n. 44, pubblicato da pag. 1 a pag. 7 sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 e contenente «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».

Pierluigi Roesler Franz

Affinché si possano svolgere senza ulteriori rinvii alle calende greche anche con il voto elettronico introdotto – almeno sulla carta il 15 gennaio scorso – occorre, però, che il Parlamento in sede di conversione in legge del decreto corregga tutte le attuali anomalie, discrasie e storture contenute nelle complesse disposizioni in materia elettorale dell’Ordine dei Giornalisti che fanno acqua in più punti.
Tuttora, infatti, il rinnovo dei vertici degli Ordini Regionali e Nazionale dei giornalisti sono disciplinati da tre distinte e parallele normative:
la vecchia legge istitutiva dell’Ordine n. 69 del 3 febbraio 1963 (vedere, ad esempio gli artt. da 3 a 10, 12 e da 16 a 19), rimasta sostanzialmente invariata da ben 58 anni;
il suo Regolamento applicativo approvato con il Dpr n. 115 del 4 febbraio 1965 (vedere, ad esempio gli artt. da 5 a 20);
il nuovo Regolamento istitutivo del voto elettronico, approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e convalidato dal Ministero della Giustizia che lo ha pubblicato da pag. 16 a pag. 19 nel proprio Bollettino n. 1 del 15 gennaio 2021.

Mario Draghi

Queste tre diverse normative si innestano ora nell’art. 7 del citato decreto legge del 1° aprile 2021 n. 44, che recita: “Il consiglio nazionale dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il voto elettronico, almeno sulla carta, è assolutamente molto più democratico rispetto al solo voto fisico in presenza al Seggio cartaceo perché dà indistintamente la possibilità di voto a tutti i giornalisti che risiedano in luoghi lontani di una Regione o addirittura vivano all’estero o siano malati o impossibilitati a uscire di casa o inviati per lavoro in altre città al momento delle elezioni. E per votare bastano solo alcuni clic in pochi secondi.

La Camera dei deputati a Palazzo di Montecitorio

Tuttavia, per definire una volta per tutte con buon senso, saggezza, equità ed equilibrio i numerosi problemi emersi in questi anni in materia di elezioni dell’Ordine dei giornalisti e per evitare possibili ricorsi alla magistratura sia da parte dei candidati, sia da parte degli stessi elettori con possibile ulteriore slittamento del voto on-line e/o cartaceo occorre approfittare della necessaria conversione in legge del recente decreto- legge n. 44 da parte di Camera e Senato. È un’occasione da non perdere assolutamente.
Di conseguenza, al fine di risolvere alla radice varie e delicate questioni ed anomalie giuridiche, che sono state riscontrate, la via maestra più rapida sembra proprio essere quella di un’immediata modifica nella conversione in legge da parte della Camera e del Senato del decreto-legge Draghi del 1° aprile 2021 con cui vengano cancellate tutte le norme riguardanti il sistema elettorale dell’Ordine dei Giornalisti, contenute nella legge n. 69 del 1963 e nel successivo Dpr n. 115 del 1965. Norme che dovranno essere integrate o sostituite con un nuovo apposito Regolamento elettorale da far prima approvare dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e far convalidare poi dal suo Ministero vigilante della Giustizia riprendendo in buona parte anche le norme già inserite ora nella legge del 1963, nel Regolamento del 1965 e nel Regolamento varato dal Cnog a fine 2020 e convalidato dal Ministero della Giustizia il 15 gennaio 2021.
È un passo necessario e indispensabile perché non vi è alcuna necessità che le elezioni dell’Ordine dei Giornalisti siano dettagliatamente disciplinate punto per punto da una legge dello Stato che dovrebbe, invece, solo prevederle, lasciando poi all’Ordine stesso qualsiasi scelta “politica” e di applicazione pratica, come avviene già negli altri enti di categoria vigilati da organismi statali (come l’Inpgi e il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani) e in quasi tutti gli altri Ordini professionali.

Marta Cartabia

Ad esempio, attualmente nelle elezioni dei vertici degli Ordini dei giornalisti vige in base alla legge del 1963 il sistema maggioritario secco anche nelle grandi Regioni, mentre in altri organismi di categoria è operativo il sistema proporzionale  o, come avviene per l’Inpgi, la Casagit e il Fondo Complementare, il limite massimo delle preferenze da esprimere rispetto ai consiglieri da eleggere, che garantisce meglio la rappresentanza delle minoranze dei giornalisti. Ci si chiede: ma perché dev’essere una legge dello Stato approvata dal Parlamento, anziché lo stesso Ordine dei giornalisti, a scegliere il sistema elettorale da adottare?
Per di più parecchie disposizioni del nuovo Regolamento istitutivo del voto elettronico, introdotto dall’art. 31 del decreto-legge Ristori n. 137 del 28 ottobre 2020 (che rappresenta una novità assoluta ed è conseguente al divieto di assembramento ai seggi connesso alla pandemia da Coronavirus Covid-19), convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, poi approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e, infine, convalidato dal Ministero della Giustizia che lo ha pubblicato nel proprio Bollettino n. 1 del 15 gennaio 2021, contrastano sia con la vecchia legge istitutiva dell’Ordine n. 69 del 1963, sia con il suo Regolamento applicativo approvato con il Dpr n. 115 del 1965, che sono entrambe normative di rango superiore rispetto ad un decreto ministeriale. Dovrebbero quindi essere corrette o almeno ben amalgamate tra loro.
Ecco alcuni esempi di norme da modificare, chiarire o integrare in materia elettorale.

Introduzione della preventiva candidatura

Innanzitutto è indispensabile l’introduzione di una norma che preveda espressamente le preventive candidature per le varie cariche da ricoprire sia su base nazionale, sia regione per regione.

Carlo Verna, presidente del Cnog

Attualmente la legge del 1963 e il Regolamento del 1965, invece, non ammettono specificatamente la preventiva presentazione di candidature per il rinnovo delle cariche per l’Ordine dei giornalisti perché tutti i giornalisti in regola sono considerati candidabili.
Al momento nel nuovo Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza – approvato dal Cnog forse con troppa fretta e senza una successiva simulazione pratica dell’effettiva applicazione delle nuove norme innestate su una normativa vecchia di 58 anni e che é stato ratificato dal ministero della Giustizia il 15 gennaio scorso – manca uno degli elementi essenziali di conoscenza per ogni elettore chiamato a votare con il computer, cioè l’elenco formale dei candidati alle varie cariche nelle prossime elezioni ordinistiche.
L’art. 15 lettera c) del nuovo Regolamento elettorale si limita a prevedere che «l’avente diritto deve esprimere il voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata», ma non istituisce la preventiva candidatura da parte dei giornalisti in regola che siano interessati a concorrere per le cariche vacanti. Nel contempo non é neppure previsto (come avviene, ad esempio, all’Inpgi) che ogni candidato possa avere a disposizione l’elenco degli indirizzi e mail o delle PEC di tutti gli elettori di una determinata Regione, compresi quelli residenti all’estero, per poterli informare via e mail della propria candidatura.
Viceversa, la preventiva candidatura é già prevista da molti anni ed è stata quindi ampiamente collaudata nelle elezioni sia dell’Inpgi 1 e dell’Inpgi 2, vigilati dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze, sia del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, vigilato dalla Covip, sia della Casagit, che delle Associazioni Regionali Stampa e della Fnsi (che votano con il sistema proporzionale), che hanno natura privatistica.
Pertanto, il voto elettronico rischia un potenziale flop in quanto un giornalista iscritto che, come elettore, volesse utilizzare il computer per eleggere i suoi rappresentanti all’Ordine, non sarebbe assolutamente in grado di conoscere quali sono i nominativi dei candidati e non potrebbe, quindi, contrassegnarli con una semplice X sulla scheda elettronica, come avviene in tutte le altre elezioni nell’ambito della categoria.
Appare, quindi, indispensabile e urgente una modifica del nuovo Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei giornalisti con l’espressa introduzione della preventiva candidatura e con l’inserimento dei candidati ufficiali sulla scheda da votare con il voto elettronico.
D’altronde, in mancanza di una scheda elettorale contenente i nomi e i cognomi di tutti i candidati ritenuti preventivamente eleggibili, come potrebbe un elettore indicarli sulla scheda predisposta in bianco per il voto on-line?
Come sarebbe, quindi, possibile votare con il computer? E come potrebbero essere scelti i candidati tra migliaia e migliaia di colleghi potenzialmente eleggibili (ad esempio nel Lazio e in Lombardia vi sono più di 10 mila giornalisti iscritti in ciascuno dei due Ordini), ma che non si fossero paradossalmente neppure candidati? Sarebbe, forse, una scelta a caso? Ma che valore avrebbe? E in caso di elezione di giornalisti omonimi che succederebbe?
Tuttora al 1° turno al seggio elettorale in presenza, cioé con l’attuale sistema della scheda cartacea in bianco, l’elettore può votare scrivendo il solo cognome, il nome e cognome, il cognome e nome, il cognome e l’iniziale del nome, il nome o l’iniziale del cognome dei colleghi eleggibili. E potrà anche esprimere un voto nullo o lasciare la scheda in bianco.
Con il voto elettronico, però, non essendo previsto lo spoglio, ma solo il conteggio automatico delle preferenze, potrebbe esservi comunque una difforme espressione di voto tra le due distinte modalità. È possibile? Oppure anche nei seggi fisici dovranno essere installati dei computer per uniformare così la modalità di voto?
Come si ovvierebbe, allora, al grave inconveniente se la scheda elettronica fosse predisposta in bianco senza l’indicazione di alcuna candidatura?
Peraltro diverrebbe, di fatto, impraticabile per i notai effettuare, poi, in tutta Italia lo scrutinio in tempi ragionevoli soprattutto in grandi regioni con migliaia di iscritti come Lombardia, Campania, Lazio e Piemonte perché, anche lasciando all’elettore la libertà di scelta di indicare sulle righe in bianco della scheda elettorale computerizzata il nominativo di qualsiasi giornalista egli volesse, ci si troverebbe di fronte ad una molteplicità di nomi di colleghi che potrebbero essere paradossalmente addirittura eletti a loro insaputa senza essersi neppure mai candidati, e rallentando a dismisura lo spoglio delle schede elettorali e la certificazione dei risultati finali.
E se é vero che fino ad ora in base alla legge del 1963 e al successivo Regolamento del 1965 non è prevista la preventiva candidatura é altrettanto vero, però, che, al di fuori dei seggi elettorali cartacei (gli unici dove materialmente si votava e si potrà ancora votare), i vari candidati potevano (e possono ancora) distribuire volantini e farsi comunque campagna elettorale anche tramite liste “ufficiose”, cioè informali, con i loro nominativi.
Il voto elettronico, invece, cambia radicalmente l’intera struttura ed impostazione del vecchio e ormai superato sistema elettorale che prevedeva l’esclusività del Seggio cartaceo. Ma diventerebbe estremamente difficile, se non impossibile, informare con largo anticipo e preventivamente tutti i potenziali elettori sui nomi dei reali candidati. E per assurdo a questi ultimi non sarebbe neppure consentito farsi conoscere preventivamente da tutti gli elettori aventi diritto al voto e in regola con l’iscrizione all’Ordine e con la Pec.

Indirizzi PEC (Posta elettronica certificata)

Contestualmente dovrebbe essere anche risolto il delicato problema degli indirizzi Pec di tutti gli elettori di ogni regione da mettere a disposizione di ciascun candidato.
Si ricorda che, in base all’art. 31 del cosiddetto decreto-legge Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti sono attualmente obbligati ad avere la Pec e chi ancora non l’avesse dovrebbe essere automaticamente sospeso dal proprio Ordine di appartenenza e non potrebbe, quindi, neppure votare. A sua volta l’Ordine Regionale che non provvedesse alla sospensione dell’iscritto privo di Pec rischierebbe di essere commissariato dal Ministero della Giustizia.
L’art. 7 del nuovo Regolamento prevede che l’avviso di convocazione delle elezioni venga spedito dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine «utilizzando il domicilio digitale» degli iscritti. Tuttavia, tale disposizione sembra confliggere non solo con l’art. 4 della legge n. 69 del 1963 (così come modificato dall’art. 2, comma 4-quater, della legge 14 maggio 2005 n. 80), che prevede che l’avviso di convocazione delle elezioni venga spedito dal Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine almeno 15 giorni prima «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata», ma anche con l’art. 5 del Dpr n. 115 del 1965 che – probabilmente per una “dimenticanza” legislativa – prevede ancora che l’avviso di convocazione delle elezioni venga spedito dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine almeno 15 giorni prima addirittura «per raccomandata postale con ricevuta di ritorno» (questa modalità è stata, infatti, abrogata proprio dall’art. 2, comma 4-quater, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che, essendo una legge è di rango superiore ad un Regolamento, ma é rimasta in vigore sulla carta come ci ha confermato “Normattiva”, portale delle leggi in vigore, curato dalla Presidenza del Consiglio, dalle Camere e dalla Cassazione).
Il contenuto dell’art. 7 del nuovo Regolamento elettorale, pubblicato dal ministero della Giustizia il 15 gennaio scorso, che prevede che l’avviso di convocazione delle elezioni venga spedito dal Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine utilizzando esclusivamente la Pec dei giornalisti iscritti appare più logico e meno dispendioso anche perché in tal modo l’invio non costerebbe quasi nulla ai singoli Ordini Regionali rispetto all’invio per posta. Tuttavia tale norma al momento non potrebbe essere, però, applicata. Motivo: il citato art. 7 non ha, purtroppo, forza di legge ed è quindi di rango inferiore rispetto all’art. 4 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.

Posta “massiva”

Sempre sul tema connesso all’avviso di convocazione delle elezioni sarebbe, invece, opportuno e urgente un chiarimento da parte del Ministero della Giustizia sulla regolarità o meno dell’invio delle convocazioni tramite posta “massiva” (e non “prioritaria”). Infatti, tale invio, pur non essendo formalmente previsto dalla legge, é stato, ad esempio, utilizzato nei mesi scorsi dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Eliminazione del turno di ballottaggio

In sede di conversione in legge del recente decreto del premier Draghi si dovrebbe anche eliminare – perché ormai inutile e soprattutto costoso per un ente pubblico – anche l’anacronistico terzo turno di ballottaggio, tuttora previsto a distanza di una settimana in caso di mancato raggiungimento di un predeterminato numero minimo di preferenze ottenute dai singoli candidati. Oggi il ballottaggio non avrebbe più alcuna ragione di esistere perché di fatto sostituito dallo scrutinio del voto elettronico in cui viene proclamato eletto chi ha riportato più voti tra i vari candidati. Inoltre, il turno di ballottaggio non è previsto da alcun altro ente di categoria giornalistica dove si utilizza il voto on-line.

Introduzione di un Regolamento tecnico del voto on-line 

Tra le novità da introdurre dovrebbe esserci anche il Regolamento tecnico del voto con modalità telematiche sulla falsariga di quello per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine nazionale e degli Ordini Regionali dei geologi, pubblicato sullo stesso Bollettino del ministero della Giustizia del 15 gennaio 2021.

Bando di gara di evidenza pubblica

Parallelamente dovrebbe essere anche approvato un Bando di gara di evidenza pubblica per affidare ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente la gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto elettronico, in quanto il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti é un ente pubblico non economico a struttura associativa e, come tale, deve rispettare alla lettera le norme di legge in materia di appalti.

Durata delle votazioni on line e al Seggio cartaceo

Un’altra grave discrasia da correggere é la durata delle votazioni. L’art. 11 del Regolamento ministeriale del 15 gennaio scorso prevede 2 giornate di voto elettronico ciascuna per 10 ore, mentre l’art. 6 della legge n. 69 del 1963 prevede una durata complessiva del voto al seggio fisico con scheda cartacea per un massimo di 8 ore.
Ma come è possibile superare questo limite con una norma, pur condivisibile in linea di principio perché consentirebbe finalmente a tutti i giornalisti pubblicisti e professionisti iscritti all’Ordine e in regola con le quote e con la Pec di poter votare con il computer da ogni parte del mondo, ma, che è, purtroppo, contenuta in un Regolamento ministeriale che è di rango inferiore ad una norma di legge?
Non si comprende peraltro perché non si dovrebbe votare per 2 giorni interi, cioè per 48 ore ininterrotte (ad esempio, un anno fa per le elezioni dell’Inpgi si é votato ininterrottamente 24 ore al giorno per 3 giorni), ma per 2 giorni dalle 10 alle 20, cioè per un totale di 20 ore senza neppure tener conto dei differenti fusi orari dei luoghi di residenza di numerosi giornalisti elettori che vivono all’estero e che pagando annualmente le quote hanno pienamente diritto di voto. In ogni caso per evitare discussioni e malintesi dovrebbe essere precisato ai colleghi che l’orario dalle 10 alle 20 è riferito esclusivamente all’ora italiana.

Termini per convocare gli elettori

L’art. 11, terzo comma, del nuovo Regolamento, che prevede che il voto elettronico sia esercitabile nei 2 giorni antecedenti la data della 1ª assemblea degli iscritti, violerebbe l’art. 4 della legge n. 69 del 1963, che prevede la convocazione degli elettori almeno 15 giorni prima della 1ª assemblea degli elettori in ogni Regione. Di fatto viene modificato un termine di legge che é di rango superiore al Regolamento. Pertanto, potrebbero essere poi presentati ricorsi per invalidare i risultati elettorali.

Rappresentanza nel Cnog delle minoranze linguistiche

Un’altra grave anomalia connessa all’avviso di convocazione delle elezioni é contenuta nell’art. 5 del nuovo Regolamento, che consente ai giornalisti iscritti appartenenti alle minoranze linguistiche e che siano in regola con la Pec e con il pagamento delle quote di far richiesta di elettorato attivo «entro 20 giorni antecedenti la data fissata per la 1ª convocazione dell’assemblea elettiva». Ma anche questo termine non risulta affatto amalgamato con quello del successivo art. 11, terzo comma, e violerebbe anch’esso l’art. 4 della legge n. 69 del 1963.
Appare, inoltre, palesemente incongrua, discriminatoria e non equilibrata la norma che prevede la presenza nel Consiglio nazionale dell’Ordine di appena un solo pubblicista in rappresentanza di Regioni con migliaia e migliaia di iscritti e nello stesso tempo di un pubblicista eletto, invece, da minoranze linguistiche soltanto con una manciata di voti, come è accaduto nelle ultime elezioni. È un’anomalia evidente agli occhi di tutti.

Incandidabilità di chi è privo di posizione Inpgi attiva

Non é, però, finita. Difatti non é stato risolto neppure il “nodo” relativo alla candidatura per il Consiglio nazionale da parte di giornalisti professionisti e pubblicisti che siano pensionati. Quattro anni fa il Decreto Legislativo n. 67 del 15 maggio 2017, modificando l’art. 16 della legge n. 69 del 1963, ha previsto che per essere eletti al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti bisogna essere «titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
Tale norma tuttora in vigore appare, però, priva di una precisa ratio, anzi appare illogica, equivoca, sibillina e gravemente discriminatoria. E si presta a più interpretazioni perché colpisce indistintamente anziani giornalisti professionisti e pubblicisti in possesso della Pec e in regola con l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e con il puntuale pagamento delle quote annuali, ai quali viene consentito di candidarsi come consiglieri Regionali dell’Ordine dei giornalisti, ma inopinatamente viene, invece, vietato in modo del tutto incomprensibile di candidarsi come consiglieri nazionali.
Quattro anni fa nelle elezioni per l’Ordine nazionale, svoltesi nel Lazio, il Ministero della Giustizia solo ad elezione avvenuta bocciò la nomina a consiglieri nazionali dei giornalisti professionisti Andrea Garibaldi e Marco Mele perché, pur iscritti all’Inpgi 1 e titolari di pensione diretta Inpgi 1, erano privi di contributi all’Inpgi 2 e quindi non erano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi.
Gli artt. 3, comma 5, e 14, comma 1, del nuovo Regolamento si limitano ora a richiamare pedissequamente il contenuto dell’art. 16 della legge n. 69 del 1963, modificato dal Decreto Legislativo n. 67 del 15 maggio 2017, prevedendo che per essere eletti al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti bisogna essere «titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani», ma senza fornire alcun chiarimento su cosa debba intendersi per posizione attiva Inpgi per chi é pensionato Inpgi 1 o Inps.
Pertanto c’é oggi chi sostiene che basta essere iscritti all’Inpgi 2 anche senza aver versato alcun contributo. Ma c’é anche chi sostiene che non basta essere iscritti all’Inpgi 2, ma sia necessario aver versato almeno un predeterminato numero minimo di contributi. Solo così si potrebbe essere equiparati ad una posizione attiva.
Quest’ultima interpretazione sembrerebbe la più corretta perché si allineerebbe per analogia all’art. 8, quarto comma, dello Statuto Inpgi, approvato dai Ministeri vigilanti del Lavoro e del Mef con decreto del 13 settembre 2007 che stabilisce: «Ai fini delle elezioni dei membri del Comitato amministratore di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera c), hanno diritto al voto gli iscritti i quali al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni risultino accreditati di almeno un anno di contribuzione; possono essere eletti gli iscritti i quali alla stessa data risultino accreditati di almeno cinque anni di contributi interamente versati alla Gestione previdenziale Separata, ivi compresi quelli versati per periodi di inattività professionale».

Sede del Seggio centrale elettorale

Come “ciliegina” finale si segnala che l’art. 8 del nuovo Regolamento prevede che presso la sede del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti venga costituito l’Ufficio centrale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica da remoto e tali operazioni sono pubbliche. Ma in base all’art. 16 della legge n. 69 del 1963 «il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti é istituito con sede presso il Ministero della Giustizia». Insomma, non si sa esattamente dove sarà ubicato ed insediato l’Ufficio elettorale centrale: in via Sommacampagna 19, sede effettiva del Cnog, o, invece, in via Arenula 70, sede legale del Cnog presso il Ministero della Giustizia?

Conclusioni

In conclusione, alla luce di quanto sopra occorre che il Parlamento affidi al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il compito di rimettere mano al più presto al Regolamento elettorale correggendolo e/o integrandolo nei punti controversi e/o incompleti e magari sostituendo l’attuale e poco democratico sistema maggioritario secco con un sistema proporzionale per assicurare una rappresentanza anche alle minoranze dei giornalisti.
Per quanto riguarda la preventiva candidatura dei giornalisti interessati a ricoprire incarichi di vertice negli Ordini Regionali (compresi i revisori) e nell’Ordine nazionale si potrebbe seguire lo stesso nuovo Regolamento per lo svolgimento da remoto delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei Revisori che all’art. 6, primo comma, indica i princìpi generali del voto da remoto, pubblicato nello stesso Bollettino del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021.
In particolare, la piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti (o individuata da un loro Ordine territoriale) per l’espressione di voto da remoto deve garantire:
a) la personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto;
d) che i nominativi dei candidati compaiano nell’ordine indicato nella lista di appartenenza;
f) la possibilità di non esprimere alcuna preferenza di lista o candidato (scheda bianca) e la possibilità di esprimere un voto invalido (scheda nulla);
i) che la piattaforma informatica effettui lo scrutinio dei voti in modo anonimo e accerti e fornisca nel minor tempo possibile il risultato provvisorio delle elezioni da remoto;
m) la massima semplicità di utilizzo della procedura da parte degli elettori e dei componenti del seggio.
Da ciò si deduce che il Ministero della Giustizia non ha affatto precluso preventivamente, in linea di principio, nelle elezioni per l’Ordine dei Giornalisti la possibilità di fornire on-line agli elettori la lista con i nominativi dei candidati proprio perché tale lista é, invece, ammessa nel nuovo Regolamento delle elezioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Franz

BOLLETTINO UFFICIALE
del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021
(da pag. 16 a 19 Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei giornalisti)

LIBERE PROFESSIONI
Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei giornalisti.

Capo I – Procedura elettorale mista

Art. 1 Determinazione della modalità elettorale

1. Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza di cui alla L. 69/1963, oppure sostituendola solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile l’affluenza ai seggi.
2. In casi straordinari, almeno sette giorni prima dell’apertura del seggio il Presidente regionale, sentiti il Consiglio regionale e il Presidente nazionale, dichiara sotto la propria responsabilità e con idonea motivazione, l’impossibilità di aprire il seggio fisico. Il Presidente regionale provvederà ad avvisare immediatamente gli iscritti via pec e attraverso il sito dell’Ordine regionale.
3. Il voto telematico precede il voto in presenza ed è espresso attraverso una piattaforma informatica.
4.Gli avvisi di convocazione delle assemblee elettorali di cui all’art. 4 della legge 69/1963 e all’art. 16, secondo comma, del Dpr. 115/1965 riportano anche le istruzioni per le votazioni con modalità telematica e le procedure che garantiscono la segretezza e sicurezza del voto.

Art. 2 Collegi regionali e nazionale

1. Le elezioni dei rappresentanti dei Consigli Regionali dell’Ordine si svolgono in ciascun collegio regionale.
2. Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio Nazionale si svolgono in ciascuno dei venti collegi regionali e, per quanto concerne i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, in un Collegio Unico Nazionale.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo elezioni ordinarie

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo i professionisti e i pubblicisti iscritti nell’Albo, in regola con il pagamento delle quote dovute all’Ordine.
2. Sono esclusi i giornalisti sospesi dall’esercizio della professione.
3. Sono titolari del diritto di elettorato passivo al Consiglio regionale e al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali e che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione.
4. Per calcolare l’anzianità di iscrizione si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale.
5. Per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna inoltre essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).
6. Possono essere eletti come componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale, in ragione di 2 professionisti e un pubblicista, gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

Art. 4 Ulteriori condizioni per il voto telematico

1. Per esercitare il voto in modalità telematica, la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora il versamento non avvenga presso la sede dell’Ordine, l’interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale prova dell’avvenuto pagamento.

Art. 5 Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute presso il Collegio Unico Nazionale (Cun)

1. In sede di prima applicazione dell’art. 16 della Legge n. 69/1963, e comunque fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dallo stesso articolo, sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti in regola con il pagamento delle quote appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute che ne facciano richiesta entro 20 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell’assemblea elettiva e che autocertifichino l’appartenenza ad esse ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II – Convocazione dell’assemblea

Art. 6 Termine di convocazione rispetto alla scadenza del Consiglio in carica

1. L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
2. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.

Art. 7 Avviso di convocazione delle elezioni: modalità e oggetto

1. La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal Presidente del Consiglio regionale utilizzando il domicilio digitale.
2. Della convocazione deve essere dato altresì avviso, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dei Consigli regionali.
3. L’avviso di convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consiglio regionale dell’Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti deve contenere:
– l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza;
– i giorni e gli orari per l’esercizio del voto telematico;
– il luogo, i giorni e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
– l’indicazione del seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
– l’eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell’ipotesi che questa non risulti valida, un’altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione;
– per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote, l’avviso deve contenere l’invito a provvedere al pagamento delle quote dovute, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione; per l’esercizio del voto telematico il richiamo all’art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 Costituzione dell’Ufficio elettorale centrale

1. È costituito presso la sede del Consiglio nazionale l’Ufficio elettorale centrale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica da remoto.
2. Le operazioni dell’Ufficio elettorale centrale sono pubbliche.
3. Presso l’Ufficio elettorale centrale i Consigli Regionali rendono disponibili gli elenchi degli aventi diritto al voto per le minoranze linguistiche, fermo restando che essi non potranno partecipare alle elezioni dei rappresentanti territoriali al Consiglio nazionale.
4. L’Ufficio elettorale centrale è composto da un notaio e quattro scrutatori nominati dal Presidente del Consiglio nazionale con determina ex art. 16 Dpr 115/1965.

Art. 9 Costituzione dei seggi elettorali regionali

1. Cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di votazione telematica il presidente del Consiglio regionale sceglie, negli elenchi degli elettori, cinque scrutatori che siano in regola con i pagamenti delle quote e che non siano sospesi.
2. Il più anziano per iscrizione fra i cinque scrutatori esercita le funzioni del presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di nascita.
3. Il segretario dell’Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
4. Il seggio sovrintende alle operazioni telematiche, in collegamento con l’Ufficio elettorale centrale di cui all’art. 8, e quindi a quelle del voto in presenza.

Art. 10 Sostituzioni

1. In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale.

Art. 11 Periodo di esercizio del voto telematico

1. Nell’avviso di convocazione sono indicati i giorni in cui è possibile esercitare il voto telematico.
2. Il voto telematico si esercita per 10 ore, dalle 10 alle 20, in due giornate antecedenti la data della prima convocazione e quella della seconda convocazione.
3. Il voto telematico è esercitabile con le stesse modalità anche nelle due giornate antecedenti l’eventuale ballottaggio.
4. I voti espressi sono computati ai fini del quorum della prima assemblea.
5. Chiusa la singola votazione telematica, il sistema esclude dall’elenco dei votanti coloro che hanno esercitato il voto telematico.
6. Nel rispetto del principio di unicità del voto, il voto espresso in modalità telematica esclude il voto presso il seggio nella tornata elettorale di riferimento.

Art. 12 Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, il presidente del Consiglio regionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell’Albo nonché l’indicazione che il medesimo è in regola col pagamento delle quote.

Art. 13 Validità dell’assemblea in prima e in seconda convocazione

1. L’assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, tenendo conto di coloro che hanno votato telematicamente.
2. Qualora in prima convocazione la somma dei votanti professionisti e pubblicisti in modalità telematica e in presenza risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il Presidente non procede allo spoglio delle schede e dichiara non valida l’assemblea, rinviando le operazioni elettorali in seconda convocazione.
3. Si applicano i principi di cui all’art. 12 del Dpr 115/1965.

Art. 14 Adempimenti elettorali in materia di Cun

1. I Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti sono tenuti a trasmettere via pec al Cun, in formato aperto, entro quindici giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell’assemblea elettiva, i nominativi degli iscritti che abbiano autocertificato l’appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta, che siano in regola con il pagamento delle quote dovute e che non risultino sospesi dall’esercizio della professione. A fianco di ciascun nominativo dovrà essere indicato l’elenco di appartenenza, la data di prima iscrizione all’Albo e la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi.
2. Per quanto riguarda l’elenco degli aventi diritto appartenenti alle minoranze linguistiche, entro 10 giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell’assemblea elettiva, il Cun provvederà a trasmettere ai Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti gli elenchi, suddivisi per categoria e per minoranza linguistica, degli iscritti titolari dell’elettorato passivo.

Capo III – Votazioni

Art. 15 Votazioni in modalità telematica

1. Il voto telematico è espresso accedendo alla piattaforma informatica elettorale con una modalità protetta nelle giornate indicate negli avvisi di convocazione.
2. Per accedere alla piattaforma telematica elettorale l’avente diritto deve:
a) far parte dell’anagrafica regionale degli iscritti (Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti);
b) accedere mediante le credenziali personali, secondo sistemi multipli di identificazione e autenticazione;
c) esprimere il voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata.
3. Per la votazione del Cun il votante accederà ai rispettivi elenchi formati dal Collegio Unico Nazionale.

Art. 16 Certificazione della votazione telematica

1. Al termine di ogni giorno di voto telematico, la piattaforma restituisce la percentuale degli aventi diritto al voto, che ha già votato, e la rende pubblica sul sito di ogni Consiglio regionale.
2. I voti espressi sono raccolti in un database criptato che garantisce la segretezza, l’integrità e l’immodificabilità dei dati.
3. L’elenco degli iscritti aventi diritto al voto, esclusi i nominativi di quanti hanno già votato, viene inviato in modalità telematica dall’Ufficio elettorale centrale ai presidenti dei seggi elettorali regionali all’atto dell’apertura del seggio fisico.
4. Il notaio dell’Ufficio elettorale centrale riceve dalla piattaforma in modalità sicura la password che, inserita nel sistema, può consentire ai presidenti dei seggi regionali l’accesso al database al momento dello spoglio.

Art. 17 Operazioni di verifica della validità dell’assemblea

1. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione ai sensi dell’art. 13, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi, tenendo conto anche dei votanti in modalità telematica e di quelli espressi in eventuali seggi periferici.
2. Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato.
3. Dichiara, quindi, non valida l’assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione. Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede.
4. Per gli iscritti nell’altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede. In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

Art. 18 Scrutinio

1. Accertata la validità dell’assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.
2. I voti espressi presso il seggio elettorale vanno sommati a quelli presenti sulla piattaforma telematica.
3. Il presidente del seggio proclama i risultati e dichiara eletti coloro i quali abbiano riportato la maggioranza di cui all’art. 6 della L. 69/1963.

Art. 19 Ballottaggio

1. Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede a convocare, con le stesse modalità delle precedenti convocazioni, un’ulteriore votazione e, entro otto giorni, un’assemblea successiva per la votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quelli ancora da eleggere.

Art. 20 Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione proclama eletti, nell’ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
2. Procede inoltre alla proclamazione del/dei professionista/i eletto/i e alla proclamazione con riserva del giornalista pubblicista eletto al Consiglio nazionale.

Art. 21 Comunicazioni

1. Il presidente dell’assemblea della sede dell’Ordine, immediatamente dopo l’avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione con riserva delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale.

Art. 22 Norma transitoria e finale

1. Il presente Regolamento si applica dalla data di disponibilità del sistema informatico.
2. Nel caso in cui le elezioni si svolgano nei mesi di gennaio e febbraio sono ammessi alla votazione telematica i giornalisti in regola con il pagamento delle quote il giorno della convocazione delle elezioni.

 

Un commento

  1. Dopo la lettura della articolo e dopo 42 anni di iscrizione dico che il governo farebbe prima a sciogliere l’Ordine. Non meritiamo nulla, siamo diventati una categoria di paraculi, burocrati e falsi giuristi. Diciamo pure che il voto on line non lo vuole la casta, non lo vogliono i vecchi (anche io lo sono), soloni che temono di non poter gestire quel 10% scarso di anziani colleghi che si recano ogni tre anni ai seggi per fare un favore ad un amico!!! Una categoria che odia la PEC (anche se non serve quasi a nulla) che mal sopporta la formazione (tanto sappiamo già tutto) e che accetta il proliferare delle scuole di giornalismo solo nella speranza di continuare collaborazioni… e poi ci stupiamo se il Crimi di turno vuole cancellarci???

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