ROMA – Buone notizie per le aziende che vogliono assumere giornalisti al Sud. Su richiesta dell’Inpgi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, infatti, confermato che la misura agevolativa della “Decontribuzione Sud” è applicabile anche ai giornalisti assicurati all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.
Ricordiamo che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trova applicazione fino al 31 dicembre 2029 ed è finalizzato a contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
Il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi, Augusto Moriga, evidenzia che l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), prevede, tuttavia, una diversa modulazione dell’entità dell’esonero, che fino al 31 dicembre 2025 è previsto nella misura del 30% della contribuzione, ridotto al 20% per gli anni 2026 e 2027 ed al 10% per gli ultimi due anni (2028 e 2029).
La decontribuzione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il beneficio, che rientra nel regime degli aiuti di Stato, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021. Attualmente, l’esonero è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2021.
Moriga evidenzia che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 162), nell’estendere il beneficio di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha anche rivisto il perimetro di applicazione, precisando che l’agevolazione non trova applicazione:
a) negli enti pubblici economici;
b) negli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) negli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) nelle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (Asp) e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
Per effetto delle Decisioni della Unione europea – C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 e Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 – sono escluse dal beneficio anche le aziende operanti nel settore finanziario (Financial and insurance activities).
Di conseguenza, per le predette categorie, anche se trattasi di datori di lavoro privati o equiparati a soggetti privati, non può trovare applicazione il beneficio in oggetto.
Ai fini della gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, l’Inpgi richiama integralmente le indicazioni fornite con la Circolare n. 10 del 30 ottobre 2020 ribadendo che la concessione è limita al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e che per i periodi successivi, fino al 31 dicembre 2029, saranno fornite indicazioni all’esito del procedimento di autorizzazione. (giornalistitalia.it)
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