La Cassazione rigetta i ricorsi sui contributi per incentivi all’esodo, transazioni e Tfr

Inpgi: 13 anni di battaglia giudiziaria con Rcs

ROMA – Finisce in sostanziale parità tra l’Inpgi e la Rcs Quotidiani (ora Rcs Mediagroup) una battaglia giudiziaria, durata ben 13 anni, riguardante il pagamento dei contributi previdenziali sugli incentivi all’esodo, sulle transazioni generali novative e sulle integrazioni del Tfr di 36 giornalisti del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport.

Pierluigi Roesler Franz

È questo il verdetto definitivo emesso ieri dalla Sezione Lavoro della Cassazione con ordinanza n. 7349, che ha integralmente confermato il precedente giudizio della Corte d’Appello di Roma del 25 settembre 2014, compensando tra le parti le spese del giudizio di terzo grado.
In particolare, i supremi giudici hanno annullato il decreto ingiuntivo notificato dall’Inpgi per i contributi pretesi in relazione alle somme erogate a 24 giornalisti del Gruppo a titolo di transazione generale novativa e ad altri 10 dipendenti a titolo di incentivo all’esodo. Ma hanno, invece, dato torto alla Rcs riguardo sia ad un giornalista per il quale era stato erroneamente imputato il pagamento di una considerevole somma come “integrazione del Tfr”, sia ad un altro gruppo di colleghi, tra i quali l’allora capo redattore centrale Demetrio De Stefano e l’inviato ed ex corrispondente dalla Sardegna, Alberto Pinna, ritenendo dovuti i contributi previdenziali in favore dell’ente di via Nizza non essendo configurabile alcun versamento di somme come incentivo all’esodo, essendo stato già in precedenza risolto il loro rapporto di lavoro. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Franz

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Ordinanza n. 7349 del 16 marzo 2021
(Presidente Antonio Manna, Relatore Rossana Mancino)

ORDINANZA

sul ricorso 8513-2015 proposto da:
Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo 69, presso lo studio dell’avvocato Paolo Boer, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale
Rcs Mediagroup spa (quale incorporante di Rcs Quotidiani spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Mazzini 27, presso lo Studio Trifirò Partners, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Zucchinali, Giacinto Favalli, Mario Ottone Cammarata;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4554/2014 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 25 settembre 2014 R.G.N. 9468/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Rossana Mancino.

RITENUTO CHE

1. con sentenza del 25 settembre 2014 la Corte d’Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Rcs Quotidiani spa, aveva dichiarato non dovuti i contributi pretesi in relazione alle somme erogate a Enzo Avenia ed altri ventitré dipendenti a titolo di transazione generale novativa e su quelle erogate a Andrea Biglia ed altri nove dipendenti a titolo di incentivo all’esodo;
2. per la Corte di merito, quanto alla pretesa di assoggettare ad obbligazione contributiva le somme corrisposte, a titolo transattivo, ai dipendenti del gruppo Avenia Enzo, sulla base dell’avvenuta dazione di somme rispettivamente indicate nella transazione e del preteso onere probatorio a carico della società come prospettato dall’Inpgi, l’ente previdenziale non aveva allegato, e provato, la sussistenza di crediti, di natura retributiva, dei giornalisti nei confronti della società e assoggettati a contribuzione, di importo almeno pari a quelli poi erogati in sede transattiva e di riferimento della pretesa, ciò non potendo ritenersi sulla scorta di quanto previsto dalle transazioni medesime, con dizione generica, e identica per tutti, della corresponsione di somme a titolo di transazione generale e novativa, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa;
3. con i medesimi argomenti la Corte ha rigettato il gravame dell’ente previdenziale per il capo della sentenza di primo grado relativo alla pretesa contributiva sulle somme corrisposte, a titolo d’incentivo all’esodo, ai dipendenti del gruppo Briglia ed altri, ritenendo la predetta erogazione ricadente nella specifica esenzione di cui all’art. 12, comma quarto, lett. b) legge n. 153 del 1969 come sostituito dall’art. 6 comma 1, d.lgs. n. 314 del 1997, per essere stata coerentemente qualificata come incentivo all’esodo, e rimarcando la natura mista e complessa del negozio intercorso tra la società e i giornalisti, con una parte specificamente transattiva;
4. in accoglimento del gravame svolto dall’istituto di previdenza ha riformato la decisione di primo grado, e rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, confermando le sanzioni irrogate alla stregua del più favorevole regime dell’art. 116 legge n. 338 del 2000 e non specificamente contestate dalla società;
5. del pari, rigettando il gravame della società, la Corte di merito ha accertato la debenza dei contributi, e delle relative sanzioni, sulle somme erogate a Demetrio De Stefano ed altri cinque dipendenti, a titolo di incentivo all’esodo, sia per l’impossibilità di incentivare all’esodo lavoratori con rapporto di lavoro già risolto, sia per la generica indicazione di pagamenti avvenuti precedentemente alla risoluzione, in date non precisate e sulla scorta di precedenti accordi (con l’unica eccezione di Motta per il quale l’accordo stipulato antecedentemente alla cessazione era stato, poi, formalizzato innanzi all’ufficio del lavoro);

La Corte di Cassazione al “Palazzaccio” di piazza Cavour a Roma (Foto Giornalisti Italia)

6. ancora, ritenendo infondato il gravame della società, ha riconosciuto la debenza dei contributi sulle somme corrisposte, a titolo transattivo, agli eredi di Garinei, accertato che dette somme, erogate all’esito di una conciliazione giudiziale intervenuta su uno specifico contenzioso per oltre 200.000 euro pacificamente retributivi, includevano la somma di euro 109.000,00 specificamente imputata ad integrazione del Tfr (distinta da altra somma, di euro 1.000,00 nella stessa occasione erogata a titolo transattivo novativo), e ha ritenuto ciò implicare il riconoscimento della spettanza di somma più elevata a titolo retributivo, in mancanza di riscontro documentale ed escluso l’ingresso ad una prova per testi sulla natura di liberalità dell’elargizione in questione;
7. per finire, riteneva infondata l’eccezione di prescrizione dei contributi, relativi al periodo dal maggio 2003 e in scadenza il 30 giugno successivo, per essere stato il verbale ispettivo tempestivamente notificato il 19 giugno 2008;
8. avverso tale sentenza l’Inpgi ricorre per cassazione, con ricorso fondato su tre motivi:
a) violazione dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 in relazione agli artt. 49 e 51 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito erroneamente attribuito all’ente previdenziale oneri di allegazione e prova in ordine alla riconducibilità delle somme, corrisposte a titolo transattivo ai dipendenti del gruppo Avenia ed altri, a categoria diversa ed esclusa dalla retribuzione imponibile, stante l’onere del datore di lavoro di dimostrare la riconduzione dell’erogazione alle eccezioni e la presunzione generale di assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore, anche a titolo di transazione novativa;
b) violazione delle già richiamate disposizioni di legge ed erronea regolazione dell’onere probatorio anche in riferimento alla componente mista della somma erogata ai dipendenti del gruppo Biglia – incentivo all’esodo, con parte specificamente transattiva per la quale la Corte di merito ha riproposto argomenti svolti per il precedente gruppo di giornalisti in ordine all’onere probatorio – per essere il datore di lavoro onerato della dimostrazione dell’inclusione nel novero delle ipotesi di esenzione dall’obbligazione contribuiva e in quale misura;
c) violazione dell’art. 1965 cod. civ. e dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss. cod. civ., anche in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 12 legge n.153 del 1969, per avere qualificato come transazioni, in riferimento alle somme, corrisposte a titolo transattivo, ai giornalisti del gruppo Avenia, accordi privi dei requisiti previsti dall’art. 1965 cod. civ. – in mancanza di reciproche concessioni, della rinuncia da parte di Rcs e dell’accettazione delle rispettive rinunce e concessioni – e come tali viziati da nullità, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado, con la riespansione del principio di onnicomprensività dell’obbligazione contributiva, e tanto anche con riferimento alle transazioni con imputazione dell’erogazione come incentivo all’esodo;
9. Rcs Mediagroup spa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l’Inpgi, con controricorso;

CONSIDERATO CHE

10. preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, per difetto di procura speciale, dedotta dall’Inpgi sul duplice presupposto del tenore della procura (ad avviso dell’istituto rilasciata solo per resistere al ricorso principale notificato e non per impugnare la sentenza della Corte d’appello) e della redazione su foglio separato;
11. nella procura alle liti – che testualmente recita: «rappresentare e difendere la predetta Società nel presente procedimento promosso avanti alla Corte di Cassazione» – i termini «rappresentare» e «difendere» sono comprensivi del potere di resistere ma anche di impugnare la statuizione, tanto che nel corpo del testo viene ulteriormente ribadito il conferimento di «ogni potere di legge e di pratica, da esercitarsi anche disgiuntamente, in ogni fase e grado del presente procedimento», evocativo dell’ampiezza dei poteri attribuiti, non limitati a resistere al ricorso per cassazione;
12. al riguardo, questa Corte ha ribadito più volte che la procura apposta nell’unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest’ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e distinta, e il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell’atto, conferisce il carattere dell’anteriorità e il requisito della specialità, giacché tale collocazione rivela lo specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimità (v., fra le altre, Cass. nn. 8798 del 2016 e 25137 del 2010);
13. neanche risulta condivisibile l’ulteriore profilo di inammissibilità, sia perché la procura risulta allegata in calce al controricorso (e non in calce alla copia notificata del ricorso principale) sia perché questa Corte ha più volte ribadito la legittimità della procura apposta in calce al controricorso, anche su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto, come nella specie (v., fra le tante, Cass. nn. 877 del 2019 e 20692 del 2018);
14. tanto premesso, entrambi i ricorsi sono da rigettare;
15. più volte questa Corte ha affermato, in riferimento alle obbligazioni previdenziali (da ultimo v., Cass. n. 12035 del 2020 in riferimento all’Inps e Cass. n. 15411 del 2020 in riferimento all’Inpgi), che la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine all’obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all’ente previdenziale;
16. il fondamento risiede nel principio, affermato in numerosi arresti (v. in particolare, Cass. nn. 19587 e 27933 del 2017 e i precedenti ivi richiamati), dell’autonomia tra il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, quest’ultimo giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro;
17. l’obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l’instaurarsi del rapporto lavorativo, ma è da esso autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti;
18. non si discute, nel caso, di assoggettabilità (o meno) a contribuzione dell’importo stabilito nell’accordo transattivo, ma della possibilità per l’istituto previdenziale di far valere, sulla base di un titolo diverso, la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione e questa Corte ha da tempo affermato che, stante l’insensibilità dell’obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l’ente previdenziale può azionare il credito contributivo provando – con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, sulla base dello stesso contratto di transazione e del contesto dei fatti in cui è inserito – le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (v. Cass. n. 3686 del 2014 e n. 17495 del 2009);
19. va dunque dato continuità al principio per cui l’Inpgi è abilitato ad azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere e tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione o dal contesto dei fatti in cui si è inserito;
20. il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse dell’ente previdenziale a svolgere censure inerenti alla nullità, per difetto di un requisito essenziale, del negozio transattivo;
21. il primo mezzo del ricorso incidentale, con il quale si censura, per violazione falsa applicazione dell’art. 12 legge n.153 del 1969, e l’esclusione della natura di incentivo all’esodo delle elargizioni erogate a De Stefano, Maradei, Mori e Pinna e il riconoscimento dell’imponibilità dei relativi importi corrisposti ai lavoratori, è inammissibile perché si censura, all’esito di doppia decisione conforme, l’interpretazione data degli atti di transazione e la qualificazione come incentivo all’esodo delle somme erogate svolgendo, in realtà, censure che ridondano in un vizio motivazionale;
22. inammissibile si palesa anche il secondo mezzo con il quale, pur deducendo violazione dell’art. 12 legge n.153 del 1969 in riferimento all’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate, a titolo di incentivo all’esodo e come atto di liberalità, agli eredi Garinei, la censura si risolve in una diversa prospettazione dei fatti già valutati nei gradi di merito, con doppia decisione conforme;
23. l’ultimo motivo, incentrato sul vizio del procedimento amministrativo per la mancata audizione orale della società (con il quale si deduce violazione dell’art. 18 legge n. 689 del 1981), è inconferente perché non rilevano, in tema di evasione contributiva, i principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative;
24. in definitiva, la sentenza impugnata è immune da censure;
25. le spese si compensano tenuto conto della reciproca soccombenza;
26. ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R. n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi; spese compensate.
Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art.13, co. 1, se dovuto. (giornalistitalia.it)

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