Dopo l’ok della Camera voto blindato al Senato. Aiuti anche per giornali, salute e Inpgi

Legge di bilancio: i provvedimenti per i giornalisti

La Camera dei deputati a Palazzo di Montecitorio

ROMA – Con il via libera della Camera dei deputati (298 voti favorevoli, 125 contrari e 8 astenuti), ieri a Montecitorio, la legge di bilancio passa all’esame del Senato per il passaggio conclusivo. Un voto scontato perché il voto è blindato. Tra le norme generali approvate, la proroga del superbonus al 110% per l’efficientamento energetico degli immobili e la sicurezza anti-sismica fino al 30 giungo 2022, ma nei sei mesi successivi si potranno completare i lavori, quindi si tratta di una formula sei mesi più sei mesi, che allunga fino al dicembre 2022 la proroga.

Giuseppe Conte

Via libera al Fondo da 1 miliardo di euro nel 2021 per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Per accedere al fondo il lavoratore deve aver percepito nell’anno di imposta 2019 un reddito non superiore i 50mila euro e aver registrato un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto allo scorso anno.
Inoltre, disco verde all’indennità per autonomi e professionisti, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali. L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla  gestione separata che esercitano per professione abituale attività di  lavoro autonomo e che non sono titolari di trattamento pensionistico  diretto e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; hanno un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda ed devono aver registrato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un calo del 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti. L’importo non può superare gli 800 euro mensili, né essere inferiore a 250 euro al mese.
Per la salute, stop all’Iva sui vaccini anti Covid e sui kit diagnostici e test genomici rimborsati per il tumore al seno in stadio precoce. Per la casa, innalzato a 16mila euro il limite per la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, il cosiddetto bonus mobili.
In materia di lavoro dal 2021 sale da 7 a 10 il congedo parentale obbligatorio per i papà, mentre per le mamme sono stati stanziati 50 milioni per agevolare il ritorno al lavoro. Le risorse sono destinate al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Un assegno mensile di 500 euro è, invece, previsto per le mamme single disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%.
Di seguito, invece, i provvedimenti specifici per giornali e giornalisti approvati nella legge di Bilancio. (giornalistitalia.it)

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri)
approvato dalla Camera dei deputati il 27 dicembre 2020
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 dicembre 2020
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

TOMO I
ARTICOLATO E QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
DISEGNO DI LEGGE
Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

MISURE RIGUARDANTI I GIORNALISTI
ISCRITTI ALL’INPGI 2 TITOLARI DI PARTITA IVA

20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’esonero.

MISURE RIGUARDANTI L’INPGI 1

29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola » (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L’INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato, l’INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell’epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l’onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall’INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell’Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L’INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all’INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l’ammontare del predetto gettito risulti superiore all’onere sostenuto dall’INPGI, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l’obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.
31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI, il termine di cui all’articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 504.
32. L’INPGI, a sostegno dell’efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO

276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
290. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l’anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.
299. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’importo di 1.503,8 milioni di euro per l’anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2021 e resta acquisito all’erario.
300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.
La finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, autorizza interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
321. Per l’esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall’articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell’anno 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
324. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro per l’anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell’ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell’ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.

Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2021, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2021, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

MISURE RIGUARDANTI L’EDITORIA

608. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:
« 1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».
609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per i servizi digitali di cui all’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.
611. Al comma 357 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «quotidiani » sono inserite le seguenti: « e periodici ».
612. Al fine di sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613.
613. Ai fini dell’erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 612.
614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l’esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.
615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dal comma 614 del presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrato dal comma 614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:
a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale quota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;
b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato dell’anno precedente a quello di accredito.
617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell’esercizio successivo.
618. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.
619. A decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) il comma 292 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014;
b) i commi 160, 161 e 162 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati;
c) al comma 163 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze». (giornalistitalia.it)

 

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