L’avv. Vincenzo Iacovino denuncia “rischi e incognite pesanti sulle nuove assunzioni”

Il paradosso delle nuove selezioni Rai

concorso rai settembreROMA – La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 15638 pubblicata il 22 luglio 2020 ha respinto il ricorso presentato dall’Inpgi ed inerente a un accertamento ispettivo che aveva comportato alla Rai una richiesta di pagamento della somma di euro 1.595,403,00 a titolo di contributi assicurativi, oltre somme aggiuntive, per il rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, intercorso con 25 dipendenti inquadrati come programmisti registi.

L’avv. Vincenzo iacovino

La sentenza del Tribunale di Roma, che ha dato ragione alla Rai, è stata confermata dalla Corte di Appello Capitolina rilevando che: «le mansioni impegnate dai lavoratori della cui posizione si discute, secondo quanto emergeva dagli atti processuali, corrispondevano a quelle che il contratto collettivo applicato al rapporto prevede come tipiche della peculiare figura professionale come programmista regista».
La corte territoriale ha osservato che: «non poteva risultare decisiva la valorizzazione della natura giornalistica, piuttosto che di intrattenimento o di confine tra i due generi, attribuibile alle trasmissioni alle quali partecipavano i lavoratori oggetto di accertamento ispettivo, essendo la circostanza inidonea a qualificare nel senso corrispondente l’attività del personale che a vario titolo veniva impiegato nel programma».
Ebbene nonostante la Rai abbia sostenuto questa tesi, confermata dalla Cassazione, la stessa azienda in data 25 novembre 2019, ha pubblicato l’Avviso di Accertamento interno, in ottemperanza all’Accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l’Usigrai, volto a promuove un’iniziativa di accertamento orientata all’individuazione di 250 giornalisti da reperire nell’ambito del personale iscritto all’Albo dei Giornalisti – elenco professionisti, alla data di sottoscrizione dell’Accordo, da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/21 e 2021/22 secondo le modalità indicate di seguito.
La Rai in sostanza ha teso a stabilizzare giornalisti che formalmente sono stati assunti con le seguenti mansioni in una rosa di programmi il cui criterio di individuazione ancora oggi non è dato conoscere e capire.
Più precisamente:
risorse utilizzate con un rapporto di lavoro subordinato così specificato:
redazione desk
autore testi
conduttore/presentatore
collaboratore testi
inviato
videomaker
risorse impegnate con contratto di lavoro autonomo
autore testi creativi no video/voce
autore testi creativi si video/voce
autore testi espositivi si video/voce
autore testi espositivi no video/voce
esperto artistico
esperto letterario e arti figurative
Da bando, la procedura di accertamento oltre a prevedere criteri per l’accesso, palesemente illegittimi, prevede una prova obbligatoria di valutazione professionale consistente in:
– redazione e lettura di un testo giornalistico destinato alla TV o FR su un argomento proposto al candidato dalla Commissione Esaminatrice (fino a 30 punti);
– prova di valutazione della capacità di utilizzo del web e dei social network (fino a 15 punti);
– colloquio orientato alla valutazione del curriculum professionale (fono a 35 punti);
Da accordo Rai Usigrai del 9 giugno 2020 e pertanto per volontà della Rai, non si svolgerà più la procedura di accertamento professionale. Pertanto allo stato non si svolgerà più la procedura obbligatoria e fondamentale volta al concreto accertamento professionale dell’attività giornalistica di soggetti che hanno svolto altre mansioni non giornalistiche.
Il tutto con il risultato aberrante e contrastante con le regole dello stesso bando, lex specialis, già di per sé illegittimo, in quanto verranno assunti giornalisti, in violazione delle regole concorsuali, che hanno semplicemente dichiarato di avere svolto attività formalmente non giornalistica in determinati programmi e in assenza del necessario accertamento professionale e comparativo indispensabile per accertare, verificare e valutare le capacità professionali giornalistiche. In altre parole oggi è consentita ad alcuni dipendenti, che hanno svolto le mansioni indicate nel riportato elenco, con un automatismo incoerente, irragionevole e in violazione delle regole che prevedono il concorso pubblico, la stabilizzazione con contratto di lavoro giornalistico professionistico sul semplice presupposto di aver svolto mansioni diverse in programmi illegittimamente individuati. Il tutto addirittura in violazione delle stesse regole e dei criteri che imponevano alla Rai, che ha indetto il bando con relativo auto-vincolo, la verifica dell’idoneità tecnica e l’attitudine dei concorrenti in ossequio dei principi di buona fede e correttezza.
Senza contare che tale procedura, con le illegittime limitazioni temporali, professionali – non giornalistiche – e di programmi elencati, ha comportato non solo la mancata partecipazione di tanti altri giornalisti professionisti, che hanno svolto la loro attività giornalistica di fatto in testate giornalistiche e in programmi di approfondimento e di attualità così come previsto anche dalla giurisprudenza prevalente e a cui è applicabile il Cnlg ai sensi dell’art.1, ma hanno comportato l’elusione del concorso pubblico con grave limitazione alla partecipazione di tutti i giornalisti interni ed esterni.
Sarebbe importante a questo punto avere risposte ad alcune domande:
– Chi e con quale procedura interna si è provveduto all’individuazione dei programmi rientranti nel “perimetro produttivo” di cui all’All. 1 dell’Avviso di accertamento 2019 considerato che non si fa riferimento ad attività giornalistiche svolte di fatto da parte dei concorrenti né si fa riferimento ad una stabilizzazione di giornalisti che abbiano svolto attività di fatto giornalista rispetto ai contratti formalmente sottoscritti con la Rai;
– Perché nell’individuare i programmi non è stato seguito il criterio dettato dal contratto di servizio, in virtù del quale sono individuati i programmi di informazioni, di approfondimento e di attualità in cui è possibile rendere attività giornalistica e in cui si rende attività giornalistica con contratti simulati.
– Chi e con quale procedura sono state individuate le mansioni non giornalistiche di cui all’All. 2 dell’Avviso di accertamento 2019;
– Perché è stato previsto o il doppio limite temporale: periodo minimo di impiego e il riferimento al quinquennio.
o il limite della retribuzione lorda inferiore a 80.000 euro,
o il computo dell’anzianità lavorativa anche a soggetti che godono di benefici previdenziali che nulla hanno a che fare con l’anzianità professionale quali;
o il limite all’iscrizione all’albo dei giornalisti entro il 23 luglio 2019.
– Perché la procedura di assunzione non è stata estesa a tutti i dipendenti Rai e a tutti i lavoratori autonomi di tutti i programmi e testate che si trovavano nella stessa posizione giuridica (aver svolto le mansioni richieste, il periodo temporale, il possesso del titolo di giornalista professionista);
– Perché la procedura di assunzione non è stata estesa a tutti gli “addetti stampa” che si trovavano nella stessa posizione giuridica (aver svolto le mansioni richieste, il periodo temporale, il possesso del titolo di giornalista professionista) e che secondo la legge 150/2000 devono essere giornalisti professionisti;
– Perché dopo la prova di accertamento dei requisiti di partecipazione non si è provveduto all’indispensabile prova di valutazione dei concorrenti tutti considerato che nessuno ha dichiarato di aver svolto mansioni di fatto giornalistiche e visto che la prova di valutazione è espressamente prevista come obbligatoria dal testo del bando e considerato che non esime la Rai dall’accertamento professionale il numero inferire degli ammessi alla prova rispetto ai posti messi a concorso. Non fosse altro che un eventuale ridimensionamento degli aventi diritto all’assunzione legittimerebbe una nuova procedura selettiva e comparativa con aspettative concrete di chi e rimasto fuori.
In conclusione mentre da una parte la Rai sostiene cause per opporsi all’Inpgi affinché a programmisti registi possano essere i riconoscimenti i benefici di un rapporto di lavoro giornalistico, dall’altra parte stabilizza programmisti registi ed altre figure professionali non giornalistiche senza alcuna prova di valutazione professionale e pertanto senza concorso.
Tutto questo previ accordi sindacali e il silenzio assordante della politica che evidentemente ha i suoi interessi concreti in questa situazione a dir poco paradossale. (giornalistitalia.it)

Avv. Vincenzo Iacovino

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Un commento

  1. Giacomo Carioti

    Un’analisi inoppugnabile che dovrebbe suscitare provvedimenti immediati da parte della Vigilanza e degli organi amministrativi e politici di riferimento.

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