Obbligatoria per chi abbia svolto attività giornalistica autonoma nel 2013

Inpgi 2: entro luglio la comunicazione dei redditi

Inpgi 2ROMA – Restano solo tre giorni, oggi compreso, per comunicare all’Inpgi i redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2013. Tale comunicazione – obbligatoria – dev’essere, infatti, trasmessa all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani entro il 31 luglio 2014.
Vale la pena ricordare che sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata (Inpgi2) che nel corso del 2013 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

  • con Partita IVA;
  • come attività “occasionale”;
  • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionista;
  • con cessione di diritto d’autore.

Un obbligo che vale anche per coloro che – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2013. Nel caso in cui i redditi da attività autonoma siano pari a 0 (zero), questi ultimi sono comunque tenuti a darne comunicazione all’Istituto.
Attenzione: la comunicazione dev’essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20: per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi sul sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
E’ importante rispettare la scadenza del 31 luglio perché nei casi in cui l’inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 31/07/2014, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale.
Si ricorda, infine, che l’art. 3 del Regolamento della Gestione separata Inpgi (approvato con ministeriale prot. 36/0001537/MA004.A007 del 30/01/2013) dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta – a decorrere dall’anno 2013 – il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo –  non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2013 pari, quindi, a 15.357,23 euro).
In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.
Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, si possono visionare le istruzioni presenti nella sezione “Gestione Separata” del sito dell’Istituto, www.inpgi.it o rivolgersi agli Uffici di Corrispondenza Inpgi della propria regione.

I commenti sono chiusi.