Corte dei Conti condanna Giuseppe Del Gaudio: “Indebiti finanziamenti per l’Editoria”

Metropolis, danno erariale per circa 10 milioni

ROMA – Il giornalista Giuseppe Del Gaudio, per lunghi anni dominus incontrastato di Metropolis in quanto fondatore, direttore responsabile e presidente della cooperativa Stampa democratica ’95 che editava il giornale, dovrà risarcire circa 10 milioni di euro alla Presidenza del Consiglio per avere riscosso indebitamente finanziamenti per l’Editoria. Lo ha deciso in primo grado la Corte dei Conti del Lazio con sentenza n. 175 del 30 aprile scorso. (giornalistitalia.it)

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Anna Bombino Presidente f.f.

dott. Massimo Balestieri Consigliere

dott. Giuseppe Di Benedetto Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 76113 del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, nei confronti di:
– Del Gaudio Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Annunziata e Rossella Bartiromo, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Daniele Camanzi in Piazza Antonio Mancini, n. 4, 00196, Roma;

Visti gli atti di causa;

Tenuta pubblica udienza il 16 aprile 2019, con l’assistenza del Segretario, sig.ra Daniela Martinelli, è presente il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. Domenico Peccerillo, l’avv. Alfonso Annunziata per il convenuto Del Gaudio Giuseppe.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 9.05.2018, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il sig. Del Gaudio Giuseppe, nella qualità di rappresentante legale e amministratore di Stampa Democratica 95 Società Cooperativa Giornalistica, per sentirlo condannare in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento della somma di euro 9.474.408,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e spese del giudizio in favore dell’erario, per avere riscosso indebitamente finanziamenti per l’Editoria.
In particolare, l’organo requirente ha rappresentato quanto segue.
Nell’ambito di un controllo d’ufficio del Nucleo Polizia Tributaria di Napoli, in virtù di un protocollo d’intesa siglato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.I.E.), preposto all’erogazione dei contributi previsti dalla Legge n. 250 del 7 agosto 1990, nonché, ai controlli a posteriori dell’esistenza dei requisiti per le società editrici che hanno richiesto e/o percepito i contributi, sono emerse incongruenze relativamente a “Stampa Democratica 95 Società Cooperativa Giornalistica” (di seguito “Stampa Democratica 95”) e di M.C. Media s.p.a. (società collegata).
II Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa Stampa Democratica 95 è Del Gaudio Giuseppe, e l’amministratore unico di M.C. Media s.p.a. è Federico Carmela Maria Rosaria, moglie del Del Gaudio, la cui gestione è riconducibile, di fatto, a quest’ultimo.
L’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza di Napoli ha fatto emergere irregolarità relativamente ai seguenti soggetti beneficiari di contributi pubblici all’editoria:
– Stampa Democratica 95, Società Cooperativa Giornalistica Stampa Democratica 95, è una “cooperativa giornalistica” costituita ai sensi dell’art. 6 della legge n. 416/1981, e nel 2005 diventata socio di M.C. Media S.r.l. con sede in Via Cappella Vecchia Napoli fino al 2008, per poi trasferirsi nello stesso immobile della cooperativa in via Provinciale Schiti n. 131 in Torre Annunziata (Na).
La cooperativa, costituitasi nel 1995, a seguito della cessazione delle pubblicazioni del precedente proprietario della testata Editrice Metropolis s.r.l., ha acquisito in “comodato d’uso gratuito” l’utilizzo della testata giornalistica con la quale ha iniziato la pubblicazione di un periodico mensile, che verso gli inizi degli anni 2000 si è trasformato in settimanale, per giungere poi dal 2003 ad editare nella forma del quotidiano.
La rapida crescita della testata in termini di acquisizione di quote di mercato e l’accesso ai contributi pubblici hanno consentito il formarsi di un sostanzioso patrimonio netto, determinato soprattutto dai “consistenti” utili non distribuiti che ha spinto la Cooperativa ad una diversificazione strategica che costituisce il presupposto della costituzione della M.C. Media, prima nella forma di Srl, poi trasformata in Spa, della quale Stampa Democratica 95, fin da subito, acquisisce un pacchetto azionario tale da determinare una posizione di controllo ex art. 2359 del Codice Civile, fino a raggiungere nel 2010 una partecipazione dell’86,7% del capitale sociale;
–  M.C. Media Spa, la società, amministrata da Federico Carmela Maria Rosaria (moglie di Del Gaudio) dal 21 novembre 2005, ha esercitato l’attività di “fornitore di contenuti” televisivi, secondo le specificazioni della legge n. 67/2001, nonché quella informativa gestendo una testata giornalistica televisiva Metropolis Tg. L’offerta televisiva è completata attraverso l’utilizzo di un portale web (Metropolis web) di proprietà di Stampa Democratica 95, che raccoglie e mette in rete le cinque edizioni giornaliere del telegiornale e i contenuti della testata giornalistica sportiva sul sito www.Resport.it di proprietà della M.C. Media Spa.
Nella fase di start up, e anche successivamente, quando cioè essa non riesce a sostenere i costi del mercato, la Cooperativa si è fatta carico di finanziarla attraverso varie modalità, quali il sostenimento di costi per tecnologie, servizi generali, risorse umane, ma soprattutto attraverso la sovrafatturazione delle prestazioni pubblicitarie intervenute che ha consentito il trasferimento di fondi pubblici per oltre 2,6 milioni di euro. Il fatto che M.C. Media sia stata “integrata orizzontalmente” con Stampa Democratica 95 lo si evince dalla circostanza che, nel triennio 2006-2008, la quasi totalità del fatturato della controllata ha avuto origine solo da presunti rapporti commerciali con la controllante.
All’esito della fase istruttoria la Procura Regionale ha ritenuto che la Cooperativa Stampa Democratica 95 abbia indebitamente beneficiato dei contributi all’editoria per un importo complessivo di euro 9.474.408,88, equivalente al danno erariale che si contesta, in quanto la predetta cooperativa è stata ritenuta sprovvista dei requisiti oggettivi e soggettivi, e perché gran parte delle provvidenze pubbliche non è stata destinata agli scopi previsti (editoria), bensì “distratta” per le esigenze di gestione della MC Media Spa, azienda televisiva e società collegata.
Il primo aspetto (mancanza requisiti) si sarebbe concretizzato attraverso la simulazione assoluta (ex art. 1414 c.c.) del contratto cooperativistico, fin dall’origine, poiché i soci avrebbero posto in essere tale contratto senza averne voluto gli effetti, unicamente destinato a consentire al Del Gaudio l’esercizio dell’attività editoriale nel suo esclusivo interesse nella forma dell’impresa individuale; forma giuridica, invece, che non avrebbe consentito l’accesso all’intervento pubblico.
In particolare, l’organo requirente ha rappresentato che:
– il contratto cooperativo è risultato affetto da gravi anomalie funzionali, atteso che i soci erano inconsapevoli di ricoprire tale ruolo né tantomeno hanno versato la quota risultata sottoscritta a loro nome;
– l’assunzione di nuovi dipendenti o di nuovi soci, non era una manifestazione di volontà dell’assemblea, ma solo esclusiva decisione del Del Gaudio, il quale spesso li cooptava a loro stessa insaputa;
– dall’indagine esperita dalla Guardia di Finanza, Nucleo P.T. di Napoli, emerge che l’assemblea dei soci non si è mai riunita, così come il Consiglio di Amministrazione, composto da tre soci e formalmente sempre presieduto dal Del Gaudio. Tale circostanza è suffragata dalle dichiarazioni rese a verbale dai consiglieri, i quali hanno dichiarato di non essere mai stati portati a conoscenza di nessuna delle importanti operazioni strategico-finanziarie poste in essere dal Del Gaudio nel corso degli anni, indicando nello stesso l’unico depositario della volontà della Cooperativa;
– non è stato riscontrato, nel divenire del sodalizio, nessun elemento concreto che possa far ritenere attuati i principi democratici nella dialettica societaria, sanciti dal dettato costituzionale e mutuate dalle disposizioni civilistiche (art. 2538, 2° comma, codice civile). L’attività giuridico-formale della società è stata supportata da documenti di dubbia valenza giuridica, e anche per quelle poche delibere relative al Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei Soci, di cui risulta genuina la sottoscrizione, la stessa, secondo quanto riportato dalla Guardia di Finanza di Napoli, sarebbe avvenuta senza alcuna consapevolezza dei contenuti da parte degli interessati e su testi predisposti unilateralmente dal Del Gaudio;
– molte delibere assembleari, lungo tutto l’arco di vita della Cooperativa, sono risultate, al riscontro dei fatti, palesemente apocrife, atteso che nessun socio sarebbe stato mai invitato o mai avrebbe partecipato ad alcuna assemblea, pur risultando agli atti delibere per l’approvazione dei bilanci, per la concessione di prestiti ai soci per motivi personali, per la nomina e/o conferma degli organi amministrativi. La maggior parte di esse sono a firma apocrifa dei partecipanti, come affermato dai soggetti interessati escussi dalla Guardia di Finanza di Napoli, e, le poche che fanno eccezione sarebbero state fatte sottoscrivere dal Del Gaudio agli interessati in circostanze successive, avendo cura di impedire che essi venissero in qualche modo a consapevolezza di ciò che stavano sottoscrivendo.
In sostanza, dal quadro complessivo degli elementi raccolti, ad avviso dell’organo requirente è emerso:
–  il ruolo di dominus assoluto rivestito dal Del Gaudio che ha gestito la cooperativa “Stampa Democratica 95” secondo le proprie esclusive capacità ed i propri interessi, rimuovendo ogni forma di controllo;
–  l’assenza di forme di “scambio mutualistico” con i propri associati, che hanno operato tutti nella convinzione di essere dei semplici dipendenti di Del Gaudio Giuseppe, peraltro spesso convinti a finanziare la sua stessa attività. Autonomia che si è spinta fino al punto di modificare l’oggetto sociale della stessa cooperativa trasformandola da editore di quotidiano ad emittente televisiva acquisendo (fino all’86,67%) e finanziando M.C. Media Spa;
– la commistione finanziaria, patrimoniale e di risorse che la Cooperativa presentava con la controllata M.C. Media, determinata dalla gestione unitaria del Del Gaudio si era tradotta in ingenti costi della MC Media Spa che erano stati sostenuti da “Stampa Democratica 95”, nel corso degli anni, per l’investimento in tecnologia, per servizi vari (telefonici, di fornitura elettrica, di manutenzione, ect.), per i continui “scambi di personale”, soprattutto giornalisti e tecnici, tra giornalismo scritto (giornale) e quello in video (testata della MC Media), laddove tali risorse hanno operato indifferentemente per l’una e per l’altra.
Sempre in tema di requisiti per accedere ai contributi, l’organo requirente ha rilevato che il procedimento amministrativo sfociante nel decreto della Presidenza del Consiglio di concessione delle provvidenze pubbliche prevede, tra l’altro, che il richiedente autocertifichi la sussistenza di una serie di requisiti di ordine soggettivo. In merito, è stato sottolineato che il Del Gaudio nel corso degli anni avrebbe inesattamente autocertificato una serie di requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale documento è stato inviato al Dipartimento dell’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può essere indicato a fattor comune per tutte le annualità in cui è stato richiesto il contributo, e segnatamente alla lettera a) attinente all’assetto proprietario della Cooperativa e b.1) relativo all’associazione del 50% dei giornalisti professionisti con clausola di esclusività.
Al riguardo l’organo requirente ha evidenziato che l’interessato, nell’ambito del controllo amministrativo ex D.Lgs. n. 68/2001, non ha mai esibito i contratti per i giornalisti-soci, né essi sono stati rinvenuti nel corso della perquisizione del 6.05.2014. Pertanto, non è stato possibile accertare il numero dei giornalisti-soci in possesso di contratto con clausola di esclusività, per poter stabilire il raggiungimento del previsto parametro di almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti su un totale di 22.
Il secondo aspetto (mancanza dei requisiti oggettivi) si desumerebbe esaminando nel concreto l’attività di “Stampa Democratica 95”. Infatti, la cooperativa ha editato la testata Metropolis con modalità diverse dal numerus clausus di ipotesi previste tra i requisiti dalla legge n. 416/1981, come rilevato dal contratto di comodato stipulato il 30.07.1996 tra la Srl Editrice Metropolis, in persona del rappresentante legale Ghiandi Giuseppe, e “Stampa Democratica 95” rappresentata da Del Gaudio Giuseppe.
Con tale atto, la proprietaria della testata Metropolis (Editrice Metropolis Srl) ha ceduto in comodato ex art. 1803 c.c. la Testata Giornalistica a Stampa Democratica 95. Dall’articolato del contratto si evince chiaramente che in comodato non è ceduto anche il complesso aziendale o un ramo d’azienda e che si è protratto con un rinnovo tacito, contrattualmente previsto, fino all’8 gennaio 2008, quando la Editrice Metropolis, con apposito atto, ha “venduto”, senza alcun corrispettivo (e quindi a titolo gratuito) la testata Metropolis II (quotidiano) a Stampa Democratica 95.
La cooperativa è pertanto ritenuta dalla Procura attrice priva dei requisiti per essere considerata “impresa editoriale” ai sensi della legge 416/1982, che definisce e legittima l’accesso alle provvidenze pubbliche. Questa prevede di gestire la testata, qualora non di proprietà, attraverso due sole modalità contrattuali: o mediante contratto di affitto o di affidamento in gestione, e non mediante comodato d’uso, così come avvenuto per Stampa Democratica 95.
Sempre in tema di requisiti oggettivi, l’organo requirente ha evidenziato che il decreto della Presidenza del Consiglio di concessione delle provvidenze pubbliche, prevede la certificazione di determinati requisiti (tiratura, numero di dipendenti, ricavi pubblicitari ed altro), e che nel caso di specie, sarebbero stati attestati dal Del Gaudio con valori non corrispondenti al vero.
La tiratura, infatti, incide sulla determinazione dell’intervento pubblico secondo due diverse modalità, in termini esclusivamente quantitativi e in termini di costi, l’inattendibilità dei dati inerenti la tiratura si evincerebbe dal numero eccessivo delle copie indicate quali “scarti”, elemento non supportato da alcun documento atto a dimostrarne l’effettività. Altra anomalia è riferita:
– all’impossibilità di determinare l’accollo del costo dello scarto, in termini di inchiostro, carta e consumi direttamente connessi. In particolare, considerato che la spesa per l’acquisito della carta rientra tra i “costi di stampa”, sui quali la normativa ha parametrato un contributo del 30% del totale, il mancato riscontro dello stesso potrebbe aver consentito a “Stampa Democratica 95” la percezione incontrollata di contributi, qualora il costo in questione fosse stato di fatto sostenuto dallo stampatore anziché dalla Cooperativa;
– all’enorme discrasia tra il numero delle copie “tirate” e quelle effettivamente “distribuite”, differenza risultata priva di ogni riscontro, in quanto non è stato possibile appurare la destinazione di tali copie.
– alle rese registrate dalla parte sono risultate prive di qualsiasi riscontro documentale. In sostanza, il dato delle “rese” nasce esclusivamente da una dichiarazione fornita dal distributore S.E.R. che avrebbe provveduto direttamente alla distruzione su ordine dell’editore. Tuttavia, la S.E.R. non è stata in grado di esibire la necessaria documentazione attestante l’avvenuta distruzione di tali copie, limitandosi a fornire, relativamente al solo anno 2009, n. 9 attestati di conferimento al macero della società Ecocart di Arzano (Na), documenti riportanti il peso di kg 128.300 e con la modalità c.d. “a collettame”, cioè senza distinzione delle riviste, tra le tante distribuite, destinate alla distruzione. Per tutti gli altri anni non si ha la minima contezza della destinazione reale delle rese.
Le condotte descritte determinano – ad avviso della Procura attrice – un danno erariale derivante dall’aver riscosso indebitamente dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri somme non spettanti, pari a Euro 9.474.408,88 così distinte per annualità:
– Anno 2007 € 1.534.201,15;
– Anno 2008 € 1.609.581,83;
– Anno 2009 € 1.636.944,72;
– Anno 2010 € 1.611.535,37;
– Anno 2011 € 1.419.799,00
– Anno 2012 € 1.048.078,00;
– Anno 2014 € 614.268,81.
Il danno erariale pari ad € 9.474.408,88 è dall’organo requirente reputato interamente riconducibile alla condotta assunta dal rappresentante legale e amministratore di “Stampa Democratica 95” Società Cooperativa Giornalistica nella figura di Del Gaudio Giuseppe.
La condotta di Del Gaudio Giuseppe è considerata connotata da dolo, per aver autocertificato – nella qualità di rappresentante legale della Cooperativa – la sussistenza di una serie di requisiti di ordine soggettivo e oggettivo, risultati alla prova dei fatti, basati su presupposti inesistenti e cagionando un danno concreto e attuale con nocumento patrimoniale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, vi è stata tra controllante (Stampa Democratica 95) e controllata (MC Media) una unicità di vertice che avrebbe consentito al Del Gaudio di spostare dall’una all’altra attraverso varie modalità il contributo pubblico, invero, sviando lo stesso dalla destinazione originaria.
“Stampa Democratica 95 Società Cooperativa Giornalistica”, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24.09.2014, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2445 terdecies c.c., a seguito dell’istanza del liquidatore dr. Vincenzo Sica in data 12.07.2014. La procedura concorsuale ha interessato anche MC Media Spa, nei cui confronti è intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento.
Lo stato d’insolvenza della cooperativa è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Fallimentare, del 19.03.2015.
In relazione a tali fatti la Procura regionale ha formulato al sig. Del Gaudio Giuseppe invito a dedurre, ma le deduzioni presentate non hanno consentito di ritenere superati i rilievi mossi.
2. Il convenuto Del Gaudio si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Alfonso Annunziata e Rossella Bartiromo i quali con memoria hanno preliminarmente rappresentato che sono attualmente pendenti sui medesimi fatti, due procedimenti:
– uno di natura civile, innanzi alla Corte di Cassazione, con ricorso depositato il 24 febbraio 2017, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata della sua prestazione lavorativa alle dipendenze della cooperativa Stampa Democratica 95 con il conseguente riconoscimento a suo favore del T.F.R. nell’ambito della Liquidazione coatta amministrativa;
– l’altro penale, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nel quale il Del Gaudio è indagato per bancarotta fraudolenta, procedimento per il quale è ancora da svolgersi la prima udienza fissata per il prossimo 12 febbraio 2019 (R.G. 2761/2014).
Entrambe le procedure hanno come unica fonte di prova le relazioni della Guardia di Finanza, utilizzate, tra l’altro, anche dalla Procura nel presente procedimento.
Le predette relazioni si fondano, perlopiù, su verbali s.i.t. (sommarie informazioni testimoniali) rese alla Guardia di Finanza da alcuni membri del c.d.a e/o soci della cooperativa, deposizioni unilaterali e prive di contradittorio, di persone già coinvolte nella gestione della cooperativa e – ritenute dai difensori – interessate a scaricare ogni responsabilità di natura penale, civile e contabile su terzi.
I difensori hanno sostenuto che:
– le dichiarazioni provenienti da soggetti che hanno lo specifico interesse a traslare su altri eventuali responsabilità, come nel caso de quo, non sono utilizzabili come prove;
– tali dichiarazioni non sono supportate da elementi documentali e sono anche in contraddizione con la prova documentale fornita dal convenuto;
– vi sono state più assemblee dei soci e c.d.a. effettuati alla presenza di notai (n. 4 delibere allegate);
– è scarsa l’attendibilità degli altri personaggi minori che hanno reso le s.i.t. alla Guardia di Finanza, come il socio e sindacalista sig. Vincenzo Lamberti, il quale ha anche egli ricoperto ruoli di responsabilità nella cooperativa e poi in Citypress, attuale editrice del quotidiano Metropolis.
Nel merito hanno dedotto:
– la maturata prescrizione con riferimento ai crediti che vanno dall’anno 2007 all’anno 2012, non potendosi configurare nella fattispecie un occultamento doloso del danno;
– il possesso dei requisiti oggettivi per l’ottenimento dei finanziamenti. La costituzione in forma di cooperativa giornalistica di Stampa Democratica 95, emergerebbe dalla lista dei giornalisti-soci, che oltre a essere ampiamente documentata nel corso degli anni in tutti gli atti ufficiali della Cooperativa, ha il suo riscontro ultimo nella stesura dello stato passivo del luglio 2016 di Stampa Democratica 95 (allegato);
– che depone nel senso del possesso del requisito “costituzione in forma di cooperativa” richiesto dalla norma per l’erogazione dei contributi, la circostanza che nel 2002 la cooperativa “Stampa democratica 95” con il regolamento interno approvato il 26.06.2002 (allegato in copia) si adeguava alla L. 142/2001 e provvedeva a disciplinare proprio il rapporto tra cooperativa e soci lavoratori, regolamento che ha operato fino allo scioglimento della stessa;
– che gli organi consultivi e deliberativi sono stati sempre coinvolti per tutte le decisioni più importanti della cooperativa. Lo stesso avveniva significativamente per tutte le operazioni bancarie;
– che negli ultimi mesi di vita della cooperativa, a partire dal settembre 2013 quando, in un momento di delicata crisi finanziaria, prima il Consiglio di amministrazione e poi l’Assemblea dei soci decidevano di avviare la procedura di concordato preventivo e, successivamente, di creare una nuova cooperativa con relativa cessione della testata del quotidiano Metropolis. In questa fase veniva fuori il ruolo decisivo e sovrano degli organi della cooperativa. Il Del Gaudio veniva messo in discussione nella sua funzione di amministratore e di direttore, infatti nel giro di pochi mesi era sostituito in entrambe le funzioni, restando a tutti gli effetti semplice socio lavoratore, tanto che non era invitato ad aderire alla nuova cooperativa Citypress;
– che il convenuto, come tutti i lavoratori della cooperativa, nel momento di crisi usufruiva della cassa integrazione, indice chiaro e indiscutibile della natura subordinata della prestazione lavorativa da lui svolta nell’ambito della cooperativa, alla pari di tutti gli altri soci-lavoratori. A conferma anche la certificazione su modello Inpgi del 16.02.2016, attestante il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di “Stampa Democratica 95” dal 01.04.1998 al 31.01.2016;
–  la sussistenza del requisito oggettivo ai fini dell’ottenimento del contributo;
–  l’assenza di qualsiasi forma di danno erariale;
– l’assenza di dolo o colpa grave nel comportamento del convenuto.
Circa il possesso dei requisiti, con riguardo a tiratura e distribuzione, che la realizzazione della tiratura richiesta dall’Editore, ha dei “punti di debolezza” all’avvio delle rotative (assestamenti di immagini, sbavature di stampa e tutti quei difetti tipografici che non consentono al giornale di raggiungere l’edicola), e tali copie vanno a formare i c.d. “scarti di macchina”.
La gestione di questi scarti, se rivisto soprattutto quale rifiuto speciale ex D.lv nr. 22/1992, è di completa pertinenza dello stampatore. Il costo tuttavia è sempre a carico dell’editore, il quale fornisce la materia prima (la carta) sulla quale ottiene altra tipologia di contributo. Gli scarti, con apposito Fir vengono conferiti dallo stampatore ad aziende autorizzate per lo smaltimento. Ottenuta la produzione netta (eliminati cioè gli scarti) consegna al distributore il numero di copie richiesto dall’editore, e lungo la filiera distributiva il quotidiano arriva all’edicola (o ai punti specializzati). È noto che l’edicola opera attraverso un contratto di somministrazione, e pertanto, ottenuta la nuova copia del giornale, restituisce l’invenduto del giorno precedente; invenduto che va a costituire la c.d. “resa”.
I difensori hanno nel merito dedotto che:
– l’intero ciclo di vita del prodotto non è sotto il controllo dell’editore, il quale assume la tiratura, gli scarti, la vendita e le rese esclusivamente quale “dichiarazione di scienza” proveniente dai vari attori del sistema;
– la Presidenza del Consiglio dei Ministri, regolarmente messa a conoscenza del processo penale, decideva di non costituirsi parte civile contro il Del Gaudio nel processo pendente innanzi al Tribunale penale di Torre Annunziata;
–  non sono stati distratti e “sviati” i fondi pubblici in quanto gli stessi sono stati approvati ed erogati come rimborso di spese già regolarmente sostenute e certificate dalla Cooperativa Stampa Democratica 95 che, pertanto, attraverso i suoi organi legittimamente eletti, ha liberamente deciso di volta in volta come investire i propri capitali in altri settori di attività, questi ultimi, in ogni caso, sempre legati all’editoria e il tutto sempre nel rispetto dell’oggetto sociale della cooperativa e secondo logiche di mercato;
– il possesso di quote societarie di MC Media non ha comportato la trasformazione dell’oggetto sociale della Cooperativa mutandola da editrice di quotidiano ad emittente televisiva, trattandosi al contrario di una funzione di supporto della seconda alla prima e principale attività di Stampa Democratica 95, al fine di migliorare la qualità del servizio di informazione che la cooperativa prestava sul territorio.
– in ordine alla sovrafatturazione di Mc Media, che anche per la Corte europea, la circostanza che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante. Né vi è elusione od evasione fiscale se i beni o i servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati fra le parti, che godano entrambe del diritto a detrazione Iva, essendo solo a livello del consumatore finale che può ricorrere perdita di gettito fiscale.
I difensori hanno concluso, preliminarmente, con la richiesta di:
–  sospensione del giudizio in attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e al Tribunale penale di Torre Annunziata
–  integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della cooperativa, ritenuti corresponsabili dei presunti illeciti contestati dalla Procura della Corte dei Conti.
È  stata poi eccepita la maturata prescrizione quinquennale per i crediti antecedenti al 2012, stante l’assoluta mancanza di una condotta dolosa tenuta dal Del Gaudio. Nel merito è stata chiesta la reiezione della domanda attrice e, in via subordinata, di tenere conto ai fini della quantificazione del danno degli altri soggetti ex art. 83 del d. lgs. 174/2016.
In via istruttoria, di ordinare al Commissario liquidatore di Stampa Democratica ’95 la produzione agli atti di causa di documentazione oggetto di sequestro (libro matricola, lettere di assunzione dei soci lavoratori, verbali del libro soci e del Cda, bilanci dal 2007 al 2013).
3. All’odierna pubblica udienza il P.M. ha richiamato le argomentazioni dell’accusa descritte nell’atto introduttivo. I difensori del convenuto hanno illustrato le tesi della memoria prodotta ed hanno confermato le conclusioni.

DIRITTO

1. La fattispecie al vaglio del Collegio attiene ad una ipotesi di danno erariale subito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pari alla complessiva somma di euro 9.474.408,88, oltre rivalutazione monetaria, riconducibile al sig. Del Gaudio Giuseppe, nella qualità di rappresentante legale e amministratore di “Stampa Democratica 95”, Società Cooperativa Giornalistica, e determinato dalla indebita riscossione di finanziamenti per l’Editoria.
2. In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare la richiesta, formulata dai difensori del convenuto, di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei paralleli procedimenti pendenti in sede civile e penale.
La predetta richiesta non può trovare accoglimento.
Sul punto, giova osservare che in base all’art. 106, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs n. 174/2016, “Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.
Nello specifico, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, formatasi in relazione all’art. 295 c.p.c., ma senza dubbio rappresentante valido riferimento anche per l’interpretazione del richiamato art. 106, la sospensione del giudizio è “necessaria” solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indiscutibile antecedente logico-giuridico, dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (Cassazione civile, Sez. II, 11.8.2011, n. 17212).
La sospensione del processo di cui all’art. 295 c.p.c. presuppone, dunque, che la decisione dello stesso dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che tale esito abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante con efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ponendosi allora la necessità di garantire uniformità di giudicati, a ragione del fatto che la decisione del processo principale risulta idonea definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (in termini, Cass. ord. n. 21794/2013).
Tale interpretazione restrittiva è stata condivisa dalla giurisprudenza contabile, la quale ha ritenuto non sufficiente la ricorrenza tra le due cause di un rapporto di mera pregiudizialità logica, ritenendo necessario anche il predetto rapporto di pregiudizialità giuridica (Corte Conti, Sezioni riunite, ord. 26 aprile 2012, n.1).
Più in particolare, la pacifica giurisprudenza di questa Corte ritiene che sussista autonomia e “separatezza” tra il giudizio di responsabilità amministrativa e quello penale, quando quest’ultimo verta sugli stessi fatti.
Tutto ciò valorizzando la diversità delle finalità sottese ai due giudizi e la circostanza dell’intervenuta eliminazione, dall’attuale ordinamento processuale penale, della cd pregiudizialità penale, già prevista dall’art.3 del c.p.p. del 1930, ferma restando, comunque, la possibilità per il giudice contabile di trarre elementi utili al proprio convincimento anche dagli atti del processo penale (così, tra le altre, Corte Conti, Sezioni riunite, ord. 17 luglio 2013, n. 2; id., Sez. I, 15 marzo 2013, n. 217; id., Sez. giur. Lombardia 19 novembre 2012, n. 450; id. Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 15 dicembre 2011, n. 270; id. Sez. I, 14 marzo 2011, n. 95).
Tutto ciò premesso in diritto, in fatto si rileva che nella vicenda in esame i processi in sede civile e in sede penale vertono su questioni diverse e, segnatamente:
– quello civile ha per oggetto il riconoscimento della natura subordinata della prestazione lavorativa svolta dal Del Gaudio alle dipendenze della cooperativa Stampa Democratica 95;
– quello penale ha per oggetto l’imputazione del reato di bancarotta fraudolenta.
Non sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio.
3. Parimenti non meritevole di accoglimento l’istanza di integrazione del contraddittorio formulata dai patroni del convenuto nei confronti degli altri soci della cooperativa.
Al riguardo giova richiamare il disposto dell’art. 83 (Chiamata in giudizio su ordine del giudice) del c.g.c., a norma del quale
“1. È vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circo-stanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei con-fronti dei quali pronuncia sentenza”.
Ciò posto in diritto, si rileva che la fattispecie in esame non configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, per insussistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo – unico e inscindibile – che debba essere necessariamente deciso in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La posizione processuale del convenuto non riceve, tuttavia, alcun nocumento stante il carattere parziario dell’obbligazione da responsabilità amministrativa positivamente sancito dall’art. 1-quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n.639) “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”.
4. Va anche disattesa la richiesta di incombenti istruttori volti all’acquisizione di documentazione presso il Commissario liquidatore, in ragione della ritenuta adeguatezza degli elementi già agli atti di causa ai fini del decidere.
5. Infondata si appalesa, altresì, l’eccezione di prescrizione formulata dai patroni del convenuto.
In diritto giova richiamare il dato dispositivo di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria) a norma del quale “2. Annualmente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria trasmette alla Guardia di finanza l’elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione”.
Nella fattispecie, pertanto, si versa in una ipotesi normativizzata di “occultamento doloso del danno”, per la quale il dies a quo della prescrizione deve ravvisarsi nel momento (qualificato) della scoperta del danno (momento della effettiva conoscenza e/o della conoscibilità “qualificata” di esso) che coincide, nel caso in esame, con la comunicazione dell’informativa della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 6, comma 2, Dpr n. 223/2010 mediante relazione inviata con nota prot. 12822 del 22/09/2015, all’Ufficio della Procura regionale.
L’eccezione, pertanto, non ha pregio e va rigettata.
6. Nel merito, il Collegio deve esaminare la vicenda, descritta nella premessa in fatto, e procedere alla verifica della sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l’evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha determinato e l’ente danneggiato.
7. Con riguardo all’elemento oggettivo della re-sponsabilità amministrativa, rappresentato dal danno erariale inteso quale effetto pregiudizievole sul patrimonio dell’ente, si reputano condivisibili le argomentazioni dell’organo requirente in ordine all’an e al quantum dello stesso.
Illecita va, infatti, considerata la percezione, da parte del convenuto di finanziamenti per l’editoria alla luce del quadro normativo vigente all’epoca dei fatti e rappresentato dalla legge n. 250/1990. In base ad essa possono, tra gli altri, beneficiare dei contributi in questione anche le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani (art. 3, comma 2).
I requisiti prescritti per l’ottenimento del finanziamento sono:
– essere editori costituiti in forma di cooperative giornalistiche da almeno cinque anni, tre anni per le imprese costituite prima del 31/12/2004 (comma 457);
–  aver editato la stessa testata da almeno cinque anni; tre anni, per le imprese costituite prima del 31/12/2004 (comma 457, dell’art.1, della L.266/05);
– avere ricavi pubblicitari non superiori al 30% dei costi complessivi risultanti dal bilancio;
– aver adottato il divieto statutario di distribuzione degli utili nell’anno di riscossione dei contributi e nei dieci anni successivi;
– avere una diffusione della testata formalmente certificata pari ad almeno il 25% della tiratura complessiva per le testate nazionali ed il 40% per quelle locali (casistica in trattazione). A tal riguardo, la norma sancisce che per “diffusione” si intende l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella in cui almeno 1’80% della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;
– avere il bilancio, i costi di testata e le tirature, certificati da una società di revisione iscritta nell’albo della Consob.
Le modalità per la determinazione dei contributi previsti dall’art. 3 della Legge n. 250/1990 sono poi dettate dai commi 7, 8, 9, 11 e 12 del medesimo articolo.
Al riguardo, va evidenziato preliminarmente, che, in tema di aiuti pubblici alle imprese e alle società, qualsiasi violazione delle statuizioni contenute nell’adesione contrattuale al progetto e/o al Bando costituiscono causa di revoca delle agevolazioni concesse e che la realizzazione solo parziale dei progetti finanziati non può essere presa in alcuna considerazione, atteso che tutto il quadro normativo di riferimento del “sistema” degli aiuti finanziari alle imprese e/o alle società, sia che si tratti di fondi di derivazione statale, regionale o comunitaria, elargiti per la realizzazione di politiche di sviluppo, nei vari settori sociali, degni di particolare attenzione (fra questi, l’editoria) postula l’esecuzione perfetta e fedele del programma, secondo modalità e tempi prestabiliti e che anche l’omissione di una minima parte di esso, come, ad esempio, l’esecuzione parziale dei lavori o del progetto in genere, è indice critico di cattiva gestione del denaro pubblico concesso e postula la sua integrale restituzione, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori o del progetto.
7.1 Ciò premesso, attesi gli stringenti e non negoziabili criteri, posti alla base dell’erogazione dei contributi pubblici, nella fattispecie, di origine e provenienza statale, va rilevato che con riferimento al requisito soggettivo, non risulta in atti che la società cooperativa possedesse i requisiti per essere considerata una società cooperativa di giornalisti in ciascuno degli anni contestati in cui è stato erogato il contributo pubblico. Non risultava, infatti, sussistente né lo scopo mutualistico, tipico delle società cooperative né la partecipazione effettiva dei soci alle decisioni strategiche, quali elementi necessari che caratterizzano l’operato delle società cooperative, in generale, costituite senza fini di lucro e con gli scopi tipici di mutualità, solidarietà e democrazia.
Coloro che erano qualificati come soci della cooperativa de qua, infatti, hanno concordemente dichiarato alla Guardia di Finanza (vedi nota informativa prot. 12822 del 22/09/2015, in atti) che – pur sapendo di essere soci – non hanno mai versato la quota associativa, non hanno mai esercitato i diritti ad essi spettanti, né hanno vissuto il loro ruolo nella consapevolezza tipica del socio di cooperativa. Essi hanno sostenuto di aver svolto attività lavorativa come semplici dipendenti subordinati alla direzione di altri senza alcuna influenza né capacità di concorrere alla formazione delle volontà gestionali o delle decisioni strategiche. Anche l’assunzione di nuovi dipendenti o di nuovi soci, non era una manifestazione di volontà dell’assemblea, ma solo esclusiva decisione del Del Gaudio.
Dall’indagine esperita è emerso, inoltre, che:
–  l’assemblea dei soci non si è mai riunita, così come il Consiglio di Amministrazione;
– i consiglieri hanno dichiarato di non essere mai stati portati a conoscenza di nessuna delle importanti operazioni strategico-finanziarie poste in essere dal Del Gaudio nel corso degli anni.
7.2 Va rilevata anche l’incertezza in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi. In tal senso è emerso dall’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza:
– la dubbia qualificabilità della società Stampa Democratica 95 in termini di “impresa editoriale” ai sensi della legge 416/1982, in considerazione che la proprietaria della testata Metropolis (Editrice Metropolis Srl) ha ceduto in comodato ex art. 1803 c.c. a Stampa Democratica 95 la sola «Testata Giornalistica» e non anche il complesso aziendale o un ramo d’azienda;
– la dubbia attendibilità – come si evince dalla relazione della Guardia di Finanza di Napoli – dei requisiti (tiratura, numero di dipendenti, ricavi pubblicitari, ecc.) attestati dal Del Gaudio.
7.3 Non inficiano le conclusioni raggiunte le argomentazioni difensive offerte e la documentazione prodotta agli atti di causa dai patroni del convenuto e volte a supportare la tesi secondo cui Stampa Democratica 95 fosse una società cooperativa in cui erano pienamente realizzati gli scopi tipici di mutualità, solidarietà e democrazia, in quanto:
–  per le poche delibere relative al Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei Soci, di cui risulta la sottoscrizione di alcuni soci, la stessa – secondo quanto riportato dalla Guardia di Finanza di Napoli – sarebbe avvenuta senza alcuna consapevolezza dei contenuti da parte degli interessati e su testi predisposti unilateralmente dal Del Gaudio;
– molte delibere assembleari sono risultate, al riscontro dei fatti, apocrife, giacché nessun socio sarebbe stato mai invitato o mai avrebbe partecipato ad alcuna assemblea, come affermato dai soggetti interessati escussi dalla Guardia di Finanza;
– non sono stati mai esibiti i contratti per i giornalisti-soci, né essi sono stati rinvenuti nel corso della perquisizione del 6.05.2014, sicchè non è stato possibile accertare il numero dei giornalisti-soci in possesso di contratto con clausola di esclusività, per poter stabilire la sussistenza del parametro di almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti;
–  le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza – ritenute dalla difesa del convenuto non utilizzabili come prove – rappresentano fatti liberamente valutabili da questo giudice ai fini del decidere.
Alla luce del quadro complessivo degli elementi acquisiti, non può che condividersi l’assunto accusatorio secondo cui il Del Gaudio avrebbe avuto il ruolo di dominus assoluto gestendo la cooperativa “Stampa Democratica 95” secondo le proprie esclusive capacità ed i propri interessi, eludendo ogni forma di controllo.
8. Si reputa, altresì, che la condotta tenuta dal convenuto nella vicenda in esame, sia espressiva di dolo per:
– aver autocertificato – nella qualità di rappresentante legale della Cooperativa – la sussistenza di una serie di requisiti di ordine soggettivo e oggettivo, risultati alla prova dei fatti, basati su presupposti inesistenti;
– il sostanziale travaso di rilevante parte del contributo pubblico dalla controllante (Stampa Democratica 95) alla controllata (MC Media) sviando lo stesso dalla destinazione originaria.
9. Nella fattispecie si rinvengono anche gli altri elementi della responsabilità amministrativa, del rapporto di servizio e del nesso di causalità.
10. Conclusivamente, accertata la sussistenza di tutti i requisiti della responsabilità amministrativa, il sig. Del Gaudio Giuseppe va condannato al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della somma di €. 9.474.408,88.
10.1 Sulla somma per cui è condanna è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici Istat dai singoli ratei di pagamento e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,
RESPINGE l’istanza di sospensione del giudizio;
RESPINGE l’istanza di integrazione del contraddittorio;
RESPINGE la richiesta di incombenti istruttori;
RESPINGE l’eccezione di prescrizione;
CONDANNA il sig. Del Gaudio Giuseppe, per l’addebito di responsabilità amministrativa, di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della somma di euro 9.474.408,88, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat dai singoli ratei di pagamento.
Tale somma, sarà gravata di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella somma totale di euro 573,81.
Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2019.

L’Estensore
Giuseppe Di Benedetto

Il Presidente f.f.
Anna Bombino

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2019

Il Dirigente
Luciana Troccoli

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