Il giudice civile può imporre al giornale on line di dar voce all’altra campana

Aggiornare la notizia: è un ordine!

CampaneMILANO – Ordinare ad un giornale on line «un “aggiornamento” della notizia» lamentata da qualcuno come lesiva, così che, a quanti chiedono una rettifica non pubblicata, sia subito «garantito il diritto di far conoscere al lettore la “loro verità”, informandolo dell’esistenza di elementi ulteriori e contrastanti, di “voci contrarie”, della “verità soggettiva” della persona, di successivi sviluppi d’indagine». È il “potere” concesso ad un giudice civile, come ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.), dal Tribunale civile di Milano che, con un’ordinanza firmata dal suo presidente Roberto Bichi con la relatrice Martina Flamini e la giudice Loretta Dorigo, e in parziale scostamento dalle Sezioni Unite di Cassazione penali del 2015 e civili del 2016, — scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della sera, nel dare la notizia di questo “unicum” nella giurisprudenza in materia – ha, appunto, messo nero su bianco l’obbligo di dar voce all’altra campana.
All’origine dell’ordinanza, riporta il Corriere, questo fatto: un avvocato, citato da «l’Espresso» nei «Panama Papers», aveva fatto reclamo contro il no della I sezione civile a una tutela cautelare rispetto all’articolo ritenuto diffamatorio. Ecco che, ora, il collegio apre alla possibilità di imporre subito alle testate «rimedi di tipo integrativo e correttivo, che, peraltro, svolgono un ruolo di promozione del pluralismo (art. 21 Costituzione)».
La ragione è chiara per il tribunale meneghino: perché «il carattere pervasivo e diffusivo» dell’online, «e la sua idoneità a causare danni potenzialmente irreparabili», di fatto «precludono la tutela effettiva di un diritto fondamentale» se la si rimandasse solo alla fase di merito nella quale i danni potrebbero essersi ormai «consolidati irreversibilmente». (giornalistitalia.it)

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