Parisi (Fnsi): “L’arroganza si batte alzando la testa per rivendicare la propria dignità”

4ª condanna per Esperia TV: “È antisindacale”

Angela Bentivoglio, Rossana Caccavo e Antonietta Marazziti

Angela Bentivoglio, Rossana Caccavo e Antonietta Marazziti

CROTONE – Quarta condanna per Esperia TV. Il Tribunale di Crotone ha dichiarato antisindacale la condotta dell’emittente televisiva di Crotone nei confronti del Sindacato Giornalisti della Calabria e, di conseguenza, ha revocato i licenziamenti delle giornaliste Angela Bentivoglio e Antonietta Marazziti condannando l’azienda al pagamento delle spese processuali per 2mila759 euro, oltre accessori di legge.
Sciogliendo la riserva espressa nell’udienza del 3 marzo scorso, il Giudice del lavoro Antonio Barbetta ha, infatti, pienamente accolto il ricorso ex art. 28 della legge n. 300/70 presentato dal Sindacato Giornalisti della Calabria, in persona del segretario regionale Carlo Parisi, attuale segretario generale aggiunto della Fnsi, che aveva denunciato la condotta antisindacale dell’azienda del Gruppo Marrelli, rea di aver escluso la Fnsi dalla consultazione sindacale chiesta a Confindustria per valutare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per crisi aziendale.
Il decreto del Tribunale di Crotone trae origine dal ricorso con il quale, il 24 ottobre 2015, il Sindacato Giornalisti della Calabria ha denunciato l’esclusione dal tavolo della trattativa dell’associazione regionale di stampa, alla quale le due giornaliste sono iscritte, “titolare della rappresentanza territoriale e la tutela degli interessi della categoria, nonché firmataria del contratto di categoria che disciplina il lavoro giornalistico nell’ambito delle Tv locali”.
In particolare, appreso durante una riunione aziendale che, contestualmente si stava tenendo in Confindustria un incontro con Cgil, Cisl, Uil per discutere del ricorso all’ammortizzatore sociale per dieci unità lavorative, le due giornaliste avevano giustamente lamentato l’esclusione della Fnsi alla quale sono iscritte invitando l’azienda ad informare il proprio sindacato della procedura in atto per poter avere legittima tutela sindacale. In tale circostanza, l’amministratore unico Lorenzo Marrelli, rampollo di zio Massimo e zia Antonella Stasi, rispettivamente presidente del Gruppo e socio di maggioranza ed ex vicepresidente della Giunta Regionale della Calabria, manifestava il suo disappunto per la richiesta delle giornaliste che, il 3 luglio 2015, informavano la Fnsi della procedura il corso richiedendo assistenza sindacale.
Una settimana dopo, Esperia Tv comunicava via mail alle due giornaliste la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al 16 luglio successivo, giorno in cui venivano licenziate per asserito “giustificato motivo oggettivo in quanto la mancata sottoscrizione del verbale di intesa sindacale per l’avvio delle procedure di Cig in deroga obbligava l’azienda a licenziare il personale in esubero”.

Il prefetto Vincenzo De Vivo

Il prefetto Vincenzo De Vivo

Il 13 luglio il Sindacato dei giornalisti stigmatizzava la condotta antisindacale di Esperia Tv, lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti alle dipendenti chiedendo la revoca dei provvedimenti di recesso, senza avere alcun riscontro. Lo stesso giorno, Carlo Parisi chiedeva al prefetto di Crotone, Vincenzo De Vivo, di convocare tutte le parti interessate al fine di procedere ad una consultazione mirata a valutare ipotesi alternative a scongiurare la perdita dei posti di lavoro, ma all’incontro Esperia Tv non si presentava. Pertanto, al Sindacato dei giornalisti non rimaneva che denunciare la condotta sindacale di Esperia Tv.
Nel suo tentativo di difesa, l’emittente, tra l’altro, affermava di “non essere iscritta a Confindustria, né tantomeno di essere firmataria del Ccnl applicabile alla categoria dei giornalisti” e che la mancata convocazione della Fnsi era “legittima in quanto le procedure da seguire per poter attingere agli ammortizzatori sociali in deroga stabilivano, in ragione di un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Calabria, che alle trattative potevano partecipare soltanto le associazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) che avevano sottoscritto detto accordo”.
Tesi bocciata dal Tribunale di Crotone, il quale ricorda che “la disposizione non esclude la partecipazione dalla consultazione sindacale la Fnsi, in quanto principale associazione di categoria che disciplina il lavoro giornalistico nell’ambito delle Tv locali”. In particolare, il giudice Antonio Barbetta ha sottolineato che “nel nostro ordinamento costituzionale e legislativo, ciò che deve essere garantito non è l’impossibilità datoriale di operare scelte contrastanti con la visione di parte sindacale delle relazioni di rilievo collettivo o con gli interessi dei lavoratori, bensì la libertà per il sindacato di agire sul posto di lavoro e di non subire condizionamenti o limitazioni nell’esplicazione delle proprie funzioni, soprattutto nell’ambito dei rapporti con i lavoratori, peraltro in un sistema di pluralismo concorrenziale di sindacati”.
Nel decreto accolto totalmente dal Tribunale di Crotone, i giudici condannano la “censurabile condotta” di Esperia Tv citando la riunione aziendale del 29 giugno 2015: “…lo stesso Lorenzo Marrelli ha chiamato sul cellulare il direttore Audia per farsi dire chi dei dipendenti era iscritto al Sindacato Giornalisti Fnsi…”, il quale “…ha risposto che erano iscritti Antonietta Marazziti, Angela Bentivoglio e Antonio…quest’ultimo collaboratore esterno. Dopo la telefonata, il direttore ha abbandonato la sala facendovi ritorno dopo circa dieci minuti accompagnato dal dott. Massimo Marrelli il quale sedendosi al posto di Audia ha preso la parola…il Marrelli (Massimo) rivolgeva un duro attacco nei confronti di Carlo Parisi responsabile della sezione regionale del Sindacato e precisando di “fottersene” della deontologia riferita al divieto dei giornalisti di reperire contratti pubblicitari, invitava formalmente tutti i giornalisti ad impegnarsi nel trovare contratti pubblicitari…”.
“L’obiettiva idoneità della condotta denunciata”, sottolinea il Tribunale di Crotone “ossia la libertà del sindacato di agire sul posto di lavoro e di non subire condizionamenti o limitazioni nell’esplicazione delle proprie funzioni, emerge verosimilmente nell’esito dell’istruttoria” che – osserva il giudice Barbetta – “non si può ricondurre alla normale contrapposizione dialettica esistente tra le parti nell’ambito delle scelte aziendali compiute dall’imprenditore poiché, quanto accaduto nell’arco temporale esaminato – culminato nel licenziamento delle dipendenti Antonietta Marazziti e Angela Bentivoglio, aderenti alla Fnsi – tratteggia una condotta assunta a detrimento del prestigio del sindacato dei giornalisti rappresentato da Carlo Parisi”.
Sgc 1Massimo Marrelli, infatti, “è protagonista – scrive il giudice del Tribunale di Crotone – delle prolusioni, durante la riunione per la programmazione del palinsesto televisivo, denigratorie nei confronti del Parisi e del Sindacato da quest’ultimo rappresentato non in qualità di soggetto estraneo all’esito della crisi aziendale, ma di soggetto direttamente interessato”.
Inaccoglibile, infine, l’asserita mancanza di attualità della denunciata condotta antisindacale. Per il Tribunale di Crotone, infatti, il comportamento assunto dal Sindacato Giornalisti della Calabria “rispecchia i requisiti di attualità in quanto i lavoratori iscritti alla Fnsi possono nutrire perplessità sull’efficacia dell’azione sindacale svolta a tutela dei loro diritti”.
Con questo provvedimento del Tribunale di Crotone, salgono a quattro le condanne inflitte ad Esperia TV che – ribadisce Carlo Parisi – “rendono giustizia ai giornalisti dell’emittente televisiva calabrese cacciati da un’azienda che pensava di poter gestire impunemente, con arroganza e prepotenza, la vita e la dignità delle persone”.
Le prime tre (ordinanza del Tribunale di Crotone del 2014, sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone e di secondo grado della Corte d’appello di Catanzaro) tutte relative alla “cacciata” della giornalista Rossana Caccavo eletta fiduciario di redazione l’8 aprile 2013 ed appena cinque giorni dopo licenziata in tronco dalla rampolla della famiglia Marrelli, Fabiola. Primo grado e appello hanno confermato l’ordinanza di reintegro (ex legge Fornero) nel posto di lavoro della giornalista alla quale il Tribunale di Crotone ha  anche riconosciuto il risarcimento dei danni e autorizzato la procedura di pignoramento nei confronti di Esperia Tv che si è, vista, inoltre rigettare la richiesta di sospensiva della procedura.
La Corte d’Appello di Catanzaro (Emilio Sirianni presidente, Gabriella Portale consigliere, Barbara Fatale consigliere relatore) ha, dunque, confermato in toto le decisioni dei giudici crotonesi rigettando il reclamo presentato da Esperia Tv avverso la sentenza del Tribunale di Crotone e condannandola alla rifusione delle spese del grado di lite nei confronti di Rossana Caccavo, liquidate in 2100 euro oltre accessori per legge dovuti.
Confermata, quindi, la nullità del licenziamento impugnato “per causa di matrimonio – art. 35 del decreto legislativo 198/2006 – nonché perché ritorsivo in quanto intimato dall’azienda in seguito all’elezione della giornalista a fiduciario di redazione di Esperia TV” e ribadita la disposizione del Tribunale di Crotone che ha ordinato all’azienda di reintegrare Rossana Caccavo e di riconoscerle “il risarcimento del danno subito attraverso la corresponsione di una indennità parametrata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino al giorno della riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazioni” e condannato Marrelli al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo ed alle spese legali quantificate in 2800 euro, oltre ad Iva e Cpa.
Nella sentenza, la Corte d’appello di Catanzaro definisce il licenziamento “nullo e discriminatorio” atteso che “è frutto dell’atteggiamento ritorsivo dell’azienda in seguito alla sua elezione, l’8 aprile 2013, a fiduciario di redazione che svolge ruolo chiave nella tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, elezione avvenuta nonostante le ingerenze poste in essere dall’amministratore unico Fabiola Marrelli”. E sottolineano, tra l’atro, che “sono indici rilevatori del carattere discriminatorio del licenziamento la lettera mail del 9 aprile 2013, del presidente Marrelli, in cui, commentando la sua nomina a fiduciaria di redazione, si mostrava infastidito (“se questo vuole rappresentare un eventuale braccio di ferro e/o una azione trasversale, come lo è, nei confronti del direttore non lo condivido anzi mi vede apertamente schierato affinché combatta atteggiamenti sterili e che nulla producono al bene della causa”), nonché la circostanza che il licenziamento del 15 aprile 2013 veniva irrogato senza preavviso, nonostante si trattasse di recesso per giustificato motivo oggettivo; che, ad ogni modo, i motivi addotti sono palesemente insussistenti, se è vero che l’impresa, nei mesi che hanno preceduto il suo licenziamento, ha fatto cospicui investimenti, avendo acquistato dalla società Telestars il canale 18 e che, nello stesso lasso temporale, sono stati assunti altri due dipendenti con profili professionali simili al suo” e dopo il licenziamento un collaboratore a tempo determinato.

Carlo Parisi

Carlo Parisi

Da ricordare che la storica sentenza del Tribunale di Crotone, confermando in primo grado il giudizio a favore della giornalista Rossana Caccavo, brutalmente messa alla porta dall’emittente Esperia TV, ha messo anche ordine all’interpretazione dell’art. 34 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti n. 69 del 3 febbraio 1963 in materia di iscrizione del Registro dei Praticanti. Ovvero ha sottolineato il “valore disgiuntivo della congiunzione «o» che consentirebbe di individuare nella disposizione quattro ipotesi distinte, e pertanto quelle relative ai giornali quotidiani ed ai servizi giornalistici della radio e della televisione non comporterebbero ai fini dello svolgimento della pratica il rispetto dei limiti numerici riferibili esclusivamente alle ipotesi residue (agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari; periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti redattori ordinari)”.
Sul punto, il segretario del Sindacato dei giornalisti, Carlo Parisi, aveva osservato che “al di là dell’interpretazione dell’art. 34, è stata alquanto singolare la richiesta dell’azienda per la nullità del contratto da praticante, regolarmente sottoscritto e per mesi onorato dalla stessa Esperia TV, per mancanza di requisiti che non tocca certamente al dipendente conoscere in quanto riferiti ad altri colleghi. Una decisione contraria – sottolinea Parisi – avrebbe, infatti, conferito al procedimento elementi di rilevanza penale, in quanto avrebbe messo in capo all’azienda priva del requisito di legge la facoltà di assumere praticanti e licenziarli a proprio piacimento”.
Dopo oltre tre anni dal licenziamento “in tronco e con effetto immediato” (avvenuto il 13 aprile 2013), due anni dopo l’ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fornero, che l’ha reintegrata sul posto di lavoro (mai ottemperata dall’azienda), e un anno dopo la vittoria nel ricorso in opposizione ex art. 1 comma 51 Legge n. 92/2012, la condanna in appello di Esperia Tv per il licenziamento di Rossana Caccavo e la condanna dell’azienda per comportamento antisindacale con relativo annullamento dei licenziamenti di Angela Bentivoglio e Antonella Marazziti confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, la bontà dell’azione promossa dal Sindacato Giornalisti della Calabria finalizzata ad affermare che “l’arroganza si batte alzando la testa – incalza Parisi – per rivendicare la propria dignità, umana e professionale, e continuando a credere fermamente nella legalità e nella giustizia”. (giornalistitalia.it)

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